Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.9830 del 04/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5160/2010 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ricasoli n. 7, presso lo studio degli Avv. MUGGIA Roberto e Stefano Muggia, che la rappresentano e difendono per procura rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Eredia n. 12, presso lo studio dell’avv. TESTA Carlo, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2837/2007 della Corte d’appello di Roma, depositata in data 19.2.2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23.02.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Roberto Muggia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, C.R., premesso di essere stata dipendente di S.A. dal 31.12.92 al 30.8.98, chiedeva l’accertamento del rapporto di lavoro con inquadramento nel 4^ livello contrattuale e la condanna del datore al pagamento di L. 184.146.282, per differente retributive maturate in proprio favore in base CCNL Commercio e Terziario, nella specie applicabile.

2.- Rimasto contumace il convenuto e rigettata la domanda, la C. proponeva appello mentre si costituiva l’appellato sostenendo che mai era intercorso rapporto di lavoro con la controparte, con la quale aveva invece intrattenuto un rapporto sentimentale.

La Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione, ritenendo mancante la prova del rapporto di lavoro subordinato, atteso che i testi escussi avevano affermato di aver riscontrato la presenza dell’attrice in alcuni degli esercizi commerciali del convenuto, senza tornire dati (osservanza di orario, esistenza di direttive, percezione di retribuzione) idonei a collegare la presenza stessa ad una prestazione di lavoro subordinato. Riteneva, invece, la Corte ragionevole che la riscontrata presenza (di cui non era peraltro provata la continuità) fosse da ricollegare alla consuetudine personale tra le parti derivante dal descritto rapporto sentimentale.

3.- Ricorreva per cassazione la soccombente C.. Rispondeva S. con controricorso.

Il Consigliere relatore depositava relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la quale, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

^ricorrente ha depositato memoria.

4.- La ricorrente deduce: a) carenza di motivazione in quanto il giudice di merito non ha verificato se la relazione sentimentale avesse un carattere di stabilità tale da configurare uno stabile rapporto personale di fatto di carattere affettivo e non oneroso; b) violazione dell’art. 2094 c.c., atteso che dall’espletata prova testimoniale avrebbero dovuto trarsi sufficienti elementi di fatto per individuare le mansioni svolte e, conseguentemente, per accertare l’esistenza del rapporto subordinato; c) contraddittorietà di motivazione, non avendo il giudice tenuto conto che, dalle testimonianze acquisite (di cui in ossequio al principio dell’autosufficienza, sono riportati in ricorso ampi stralci) risultava che la ricorrente era presente, senza assistenza di terzi, negli esercizi commerciali di proprietà del convenuto siti in località periferiche e che ivi serviva il pubblico, incassando i corrispettivi delle vendite.

Tali circostanze, anche per il comportamento processuale del convenuto, non comparso per rispondere all’interrogatorio formale, sarebbero indice sufficiente dell’esistenza della subordinazione.

5.- Procedendo all’esame dei motivi in unico contesto, deve rilevarsi che il giudice di merito ha ritenuto che la presenza nei vari esercizi commerciali del convenuto trovasse giustificazione nell’esistenza di un rapporto personale-affettivo (non negato dalla C.) e che tale circostanza sarebbe stata rilevante ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro solo se fossero emersi degli “elementi-indice della dedotta subordinazione”. Tali elementi non sono, invece, desumibili dal tenore delle testimonianze che, per come riportate dalla stessa ricorrente, sono coerentemente interpretate dal giudice.

Di contro parte ricorrente non sottopone al giudice di legittimità – neanche con la memoria presentata ex art. 380 bis – argomentazioni tali da far ritenere logicamente errata l’interpretazione dei fatti formulata dal giudice, ma sottopone inammissibilmente solo una soggettiva e diversa interpretazione delle risultanze di fatto.

6.- I motivi sono pertanto infondati ed il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese, generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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