LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11920/2010 proposto da:
C.S. domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. MANZELLA Pietro, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle DOGANE ed AGENZIA DEL TERRITORIO, entrambe in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliare in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le difende ex lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1653/2009 della Corte di appello di Napoli, depositata in data 23.4.2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23.02,2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Napoli, C.S., premesso di essere stato dipendente dell’Agenzia delle Dogane e di essere stato licenziato in data 21.12.05 a seguito di procedimento disciplinare, impugnava il provvedimento espulsivo deducendo i vizi formali e sostanziali in cui assumeva fosse incorsa l’amministrazione nell’irrogazione della sanzione.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal C., la Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 23.4.09 rigettava l’impugnazione.
Rilevava la Corte di merito che al C. era stato contestato di essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere e contrabbando di sigarette e che, dopo la condanna in sede penale, riattivato il procedimento disciplinare precedentemente sospeso, lo stesso era stato colpito dal provvedimento espulsivo, con la motivazione che il comportamento delittuoso era strettamente connesso con i compiti di ufficio e che era compromessa ogni sua pur minima affidabilità nello svolgimento delle mansioni affidate.
Il giudice di merito riteneva ineccepibile la contestazione disciplinare e la gestione del successivo procedimento, nonchè la valutazione dei fatti effettuata sulla base delle risultanze del processo penale – in cui il C. era reo confesso), ritenendo altresì corretta la valutazione, di merito posta a base del recesso.
3.- Avverso questa sentenza C. proponeva ricorso per cassazione denunziando: 1) (pag. 9) violazione dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori circa il contenuto della contestazione dell’addebito: l’Amministrazione non avrebbe esposto condotte specifiche ed i fatti connessi, ma avrebbe fatto generico riferimento alla sentenza del giudice penale; 2) (pag. 12) violazione dello stesso art. 7 circa la rituale instaurazione del procedimento disciplinare, avendo l’Amministrazione nell’esposizione motiva del provvedimento richiamato solo i fatti oggetto dell’addebito e non anche le circostanze legittimanti la sanzione infiltra (condizioni psicologiche, indole posizione lavorativa, inquadramento, precedenti disciplinari del soggetto) e quant’altro idoneo a valutare la congruità del provvedimento emesso; 3) (pag. 10) omessa motivazione, in quanto il giudice di mento rinviando alla sentenza penale non avrebbe indicato specificamente, i passi da cui avrebbero dovuto desumersi i fatti posti a base della contestazione e, dell’affermazione della responsabilità disciplinare; – 4) mancata ammissione della prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo, dal cui espletamento sarebbe emerso che nella posizione lavorativa occupata il C. non avrebbe potuto porre in essere i comportamenti oggetto della contestazione.
Si difendevano con controricorso l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia del territorio.
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.
4.- La Difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto e stato evocato nel giudizio di cassazione un soggetto (l’Agenzia del Territorio) diverso da quello che era stato parte in primo e secondo grado (l’Agenzia delle Dogane), unico legittimato a stare in giudizio.
Ritiene al riguardo il Collegio che, nella specie, parte ricorrerne sia incorsa in un mero lapsus, notificando il ricorso all’Agenzia del Territorio, pur avendo intenzione di proporre l’impugnazione contro l’Agenzia delle Dogane, come emerge con chiarezza dalla circostanza che il ricorso è rivolto contro la sentenza di appello sopra indicata, la quale è stata resa in un giudizio che ha avuto come parte l’Agenzia delle Dogane.
Deve, pertanto, solo prendersi atto che reale legittimato passivo è l’Agenzia delle Dogane.
In ogni caso la presenza in giudizio di quest’ultima Agenzia consente all’Amministrazione una compiuta ed esaustiva difesa che garantisce l’effettività del contraddittorio.
3 – Tanto premesso, procedendo all’esame dei motivi di ricorso in unico contesto, deve rilevarsi che la disciplina introdotta dal codice di procedura penale del 1988 privilegia l’autonomia di ciascun processo e la piena cognizione da parte di ciascun giudice, civile o penale, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. Nel nuovo codice di procedura penale non è riprodotta la disposizione dell’art. 3, comma 2, del codice abrogato, che, per il caso fosse esercitata l’azione penale per reato la cui cognizione era destinata ad influire sulla decisione della controversia civile, disponeva la sospensione del processo civile (v. tra le tante Cass. 25.3.05 n. 6478 e 10.8.04 n. 15477).
Tuttavia, lo stesso codice di procedura penale all’art. 654, prevede che nei confronti dell’imputato la sentenza di condanna pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
6.- Nel rispondere all’appello la Corte d’appello di Napoli ha richiamato l’accertamento penale ed ha sostenuto che: a) l’Amministrazione ha correttamente contestato l’addebito mediante il richiamo degli altri del procedimento penale e, in particolare, della sentenza conclusiva in cui è presente “una adeguata descrizione delle condotte criminose tenute, dall’odierno appellante, la quale pure, per il tramite del rinvio operato, concorre a definire i fatti materiali contestati al dipendente, il quale non può dolersi di non averli conosciuti per effetti della contestazione e di non essersi poi uro difendere”; b) l’assunzione della prova per testi era superflua essendo la materialità del fatti consacrata dall’accertamento penale; c) l’Amministrazione ha effettuato una valutazione autonoma dei comportamenti del dipendente risultanti dai ratti in questione, ritenendo gli stessi idonei a sorreggere il recesso; d) costituisce sufficiente causa di recesso il contrasto esistente tra la condotta tenuta dal dipendente e la pubblica funzione dallo stesso ricoperta e l’inaffidabilità professionale derivatane.
7.- Questo percorso argomentativo, articolato in termini congruamente motivati, è contestato in maniera del tutto generica dall’odierno ricorrente, che non si avvede del richiamo esplicito all’art. 654 c.p.p. e non considera che non solo la materialità, ma anche l’intensità della condotta e la sua gravità vengono dal giudice direttamente tratti dall’esito del procedimento penale.
8. – Essendosi il giudice di merito adeguato ai principi di diritto sopra indicati e mirando la parte ricorrente solo a contestare le considerazioni in fatto dallo stesso effettuate, il ricorso deve, essere rigettato.
Le spese del giudizio, come liquidate m dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corre rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 4.000,00 (quattromila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011