LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Saxum Pub s.n.c, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 39/2007/25 depositata il 3/4/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. SORRENTINO Federico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Saxum Pub s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla societa’ avverso la sentenza della CTP di Palermo n. 47/9/2005 che aveva respinto il ricorso della societa’ medesima avverso l’avviso di recupero del credito di imposta 2002, n. ***** relativo a lavori di ristrutturazione su un fabbricato di proprieta’ di terzi, portato in compensazione L. n. 338 del 2000, ex art. 8. La CTR riteneva che le spese in questione, in quanto “inerenti” all’impresa e riconosciute dall’Ufficio come incrementative, fossero sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 8 cit..
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la CTR non avrebbe preso in esame il prospetto n. 1 allegato ai pvc dal quale si evincerebbe che le spese di ristrutturazione riguardarono lavori e materiali tali da integrare meri costi.
La censura e’ inammissibile stante la mancata trascrizione della documentazione di riferimento. Ed invero il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’assenta mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare, mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso, la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessita’ di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011