Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9836 del 04/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Serit Sicilia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’avv. Gaetano Alessi, rapp.to e difeso dall’avv. CAMPIONE Antonio, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 43/2009/28 depositata il 2/3/2009 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.S. contro la Serit Sicilia è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Serit contro la sentenza della CTP di Caltanisetta n. 240/1/2007 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita dalla concessionaria per un credito erariale.

La CTR riteneva non provata la notifica della cartella di pagamento sulla base delle fotocopie degli avvisi di ricevimento. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700, 2714 e 2717, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura è inammissibile sia in quanto formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, sia in quanto il quesito di diritto risulta in conferente non contenendo alcun riferimento alla circostanza che il documento cui è stato negato valore probatorio era costituito da una fotocopia.

Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla dichiarata inefficacia probatoria della documentazione prodotta. La CTR avrebbe escluso efficacia probatoria alla fotocopia prodotta, senza alcuna motivazione a riguardo.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, cioè l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione adottata nell’escludere efficacia probatoria alle fotocopie prodotte.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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