Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9944 del 05/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.T. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA MARIA TERESA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21504/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 3.6.09, depositata il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Il sig. V.T., con ricorso in data 5 marzo 2010, ha presentato istanza di correzione di un errore materiale relativo alla sentenza n. 21504/09 di questa Corte, per essere nell’intestazione della sentenza indicato quale intimato il Ministero della Giustizia, anzicche’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che la controparte non ha depositato deduzioni e dall’esame degli atti di causa risulta che effettivamente la parte intimata era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, propone la fissazione del ricorso in camera di consiglio perche’ la sentenza sia corretta nell’intestazione, sostituendosi alle parole “Ministero della Giustizia” le parole “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, al quinto rigo dell’ultima pagina e nel dispositivo sostituendosi alle parole “il Ministero della Giustizia” le parole “la Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Considerato che il ricorso e’ stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso le conclusioni della relazione;

che nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

Corregge la sentenza n. 21504/09 di questa Corte nell’intestazione, sostituendo alle parole “Ministero della Giustizia” le parole “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, nonche’ al quinto rigo dell’ultima pagina e nel dispositivo sostituendo alle parole “il Ministero della Giustizia” le parole “la Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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