Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.18527 del 13/07/2018

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L'associazione tra professionisti rappresenta un mero patto interno tra i partecipanti senza rilevanza esterna, per cui il contratto di prestazione professionale conferito all'associazione impersonalmente deve ritenersi nullo.

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Cassazione Civile,  Sezione III, Ordinanza  13/07/2018 N. 18527

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA
Data pubblicazione: 13/07/2018

ORDINANZA


FATTI DI CAUSA

XX s.r.l. convenne davanti al Tribunale di Rimini MM e KK chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento del danno nella misura di C 76.105,04 a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell'espletamento di un incarico di consulenza fiscale prestato in favore della società, avendo omesso il versamento dei contributi previdenziali all'Inps per il periodo 4/2000, 5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000, 9/2000 e quelli relativi all'anno 2001, nonché dell'imposta addizionale Irpef e dei versamenti Inail relativi alla posizione dei dipendenti per gli anni 2000/2001.

Il MM si costituì eccependo di non aver ricevuto alcun incarico professionale e di aver cessato ogni forma di collaborazione con lo studio associato XX fin dal 1/1/2000; chiese ed ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione. Il Tribunale di Rimini condannò i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di C 68.105,04 oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla rifusione delle spese. Avverso la sentenza la Vittoria Assicurazioni S.p.A. propose appello, si costituirono la ZZ e YY e la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 17/2/2015, ha ritenuto che nei confronti di ZZ fosse passata in giudicato la sentenza di primo grado, mentre nei confronti di MM non risultasse provato il conferimento di un incarico, non potendo il medesimo derivare la propria responsabilità dalla mera appartenenza ad uno studio associato. Il danno è stato provocato dal ZZche si è indebitamente appropriato delle somme ricevute per gli adempimenti fiscali, di guisa che al MM non può essere imputata alcuna responsabilità.

Avverso la sentenza XX s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste VV Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso denuncia l'errata, carente e, comunque, contraddittoria motivazione in ordine al mancato conferimento dell'incarico al M. Vizio e difetto di motivazione anche per omessa e comunque inesatta rilevazione e valutazione delle prove ex art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Censura la sentenza nella parte in cui statuisce che non è provato il conferimento dell'incarico al MM, non ritenendo decisiva la dicitura comparsa sulla documentazione prodotta dalla ZZ relativa allo studio associato utilizzata anche dopo lo scioglimento dell'associazione professionale. Ad avviso del ricorrente vi sarebbero plurimi elementi di prova idonei a comprovare che il MM continuò ad avere rapporti con la ZZ Hotel anche successivamente allo scioglimento dell'associazione professionale. Ad avviso del ricorrente / basandosi la decisione su elementi indiziari/ essa avrebbe dovuto essere sorretta, al fine di considerarsi soddisfatta l'esigenza di motivazione della sentenza, da un apparato argomentativo logicamente congruo che colleghi da un lato la premessa costituita dall'indizio o dagli indizi, alla conclusione nella quale si sostanzia l'accertamento del fatto o dei fatti costitutivi della fattispecie e che dia conto, dall'altro, della valenza sintomatologica degli indizi stessi, in modo da permettere la verifica della congruità logica dei motivi che hanno sostenuto le sue scelte nella valutazione delle contrapposte piste probatorie di cui disponeva. Il che non sarebbe avvenuto. Il motivo è infondato. Come si è provato nel corso dei giudizi di merito, il MM ha interrotto la collaborazione con il YYY fin da tempo antecedente lo scioglimento dell'associazione professionale, mentre vi è prova del fatto che la ZZ abbia avuto contatti solo con lo stesso DDD, e che quest'ultimo abbia indebitamente continuato ad utilizzare il logo sociale dopo lo scioglimento dell'associazione.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia l'errata e contraddittoria motivazione in ordine all'esclusione di responsabilità, anche in via solidale, del MM in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292 ss. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la solidiarietà tra i professionisti aderenti ad una associazione professionale, reiteratamente affermata dalla giurisprudenza in base al cd. principio della rappresentanza reciproca che vincolerebbe i partecipanti ad una associazione professionale. Il motivo è infondato. L'associazione tra professionisti rappresenta un mero patto interno tra i partecipanti senza rilevanza esterna, ritenendosi nullo il contratto di prestazione professionale conferito all'associazione impersonalmente (Cass., 1, n. 2555 del 12/3/1987; Cass., 2, n. 1405 del 21/3/1989; Cass., 1, n. 6994 del 22/3/2007). La giurisprudenza di questa Corte è del tutto consolidata nel ritenere che il patto relativo all'associazione professionale abbia una rilevanza meramente interna tra i professionisti per la divisione delle spese e non valga in alcun modo ad attribuire personalità giuridica all'associazione.

Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, e sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.600 (più C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, il 20/2/2018.

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