LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8123/2018 proposto da:
B.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 1, presso lo studio dell’avvocato MARCO SAPONARA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 28095/2017della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
RILEVATO
che:
1. questa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28095 del 2017 accoglieva il ricorso proposto dalla Provincia di Reggio Calabria nei confronti di B.S.G. e cassava con rinvio la sentenza gravata.
2. B.S.G. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza, cui la Provincia di Reggio Calabria non ha opposto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. l’errore di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, che il ricorrente addebita a questa Corte e che sarebbe idoneo a costituire motivo di revocazione attiene al fatto che la decisione impugnata non avrebbe valutato un profilo d’inammissibilità del ricorso prospettato nel controricorso, avente ad oggetto la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per non avere la ricorrente indicato nel ricorso gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso risultava fondato, nè prodotto tali atti e documenti.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, l’errore previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste “nell’errore percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto li giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale” (v. da ultimo Cass. n. 11202 del 08/05/2017, Cass. n. 8615 del 03/04/2017).
Anche la pretermissione di un’eccezione può rilevare come errore di fatto revocatorio (v., con riferimento all’eccezione di giudicato esterno, Cass. n. 15608 del 24/07/2015), ma soltanto quando abbia inciso in modo determinante sulla decisione, che sarebbe stata differente se l’eccezione fosse stata valutata.
3. L’esposizione dei fatti di causa ad opera del ricorrente in revocazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che deve consentire di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (v. Cass. n. 14126 del 01/06/2018) deve dunque esplicitare gli aspetti dell’eccezione pretermessa tali da farla assurgere a errore di fatto revocatorio, chiarendo in che modo essa fosse pertinente alla ratio decidendi concretamente posta a fondamento della decisione e la sua mancata valutazione abbia inciso in modo determinante sulla stessa.
4. Nel caso, il ricorrente si limita ad asserire che, se accolta, l’eccezione avrebbe determinato l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso, ma non indica quali fossero i presupposti per il suo accoglimento, nè quali fossero gli atti processuali e i documenti che nel caso concreto avrebbero dovuto essere (e non erano stati) correttamente sottoposti all’attenzione di questa Corte di legittimità e che, malgrado ciò, questa Corte ha valorizzato ai fini della decisione.
5. Il ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicchè il Collegio ritiene di confermare con ordinanza in Camera di consiglio la proposta formulata dal relatore ex art. 380 bis c.p.c..
6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018