Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28473 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5076/2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1491/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

RILEVATO

che:

A.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo – avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1491 del 2017, depositata il 6 luglio del 2017, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dall’istante;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso e con memoria.

CONSIDERATO

che:

nel caso di specie, l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, che ha inciso sulla misura della protezione umanitaria, rende opportuna una rivisitazione della materia nella udienza pubblica, sentite le parti ed il P.G.;

non ricorrono, pertanto, i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che, pertanto, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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