Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28475 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20858/2017 proposto da:

N.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCESCO GARATTONI, ADRIANO DEL BIANCO;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI B1ERETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1274/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

RILEVATO

che, con sentenza del 22 marzo 2017, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione del primo giudice, rigettava la domanda proposta da N.M.A. nei confronti della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ed intesa all’accertamento del diritto di esso istante – titolare di pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2007 – a vedersi corrispondere il trattamento pensionistico erogato dalla Cassa in base ai criteri antecedenti alle delibere del Comitato dei Garanti del 7 giugno 2003, 20 dicembre 2003 e 25 giugno 2011 per i versamenti effettuati fino al 22 giugno 2002 e, dopo quest’ultima delibera, per i versamenti successivi, nel rispetto del principio del pro-rata, con condanna della convenuta alla riliquidazione della pensione;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la N. affidato a due motivi cui resiste la Cassa con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che la Cassa ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui dissente dalla proposta del relatore ed insiste per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, nonchè della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello: omesso di rilevare che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia in data 15 settembre 2006 ed aveva maturato il diritto alla stessa al 31 dicembre 2006 ragion per cui, la decorrenza dal 1 gennaio 2007 era un fatto puramente contabile e, dunque, doveva trovare applicazione il principio del pro-rata; aveva riconosciuto efficacia retroattiva alla norma introdotta dalla L. n. 296 del 2006, senza tenere conto del fatto che la liquidazione della pensione del ricorrente era stata effettuata in forza delle delibere del Comitato dei Delegati della Cassa del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 nonchè del regolamento della Cassa del 2004; con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della cit. L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) non potendo riconoscersi carattere interpretativo all’art. 1, comma 488, cit. che, se pure lo avesse, comunque non potrebbe produrre effetti per il periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 763; nel motivo, quindi, viene evidenziato che l’interpretazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, così come fornita dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, viola: il principio del giusto processo intervenendo nel processo dopo il 2007 per alterare le sorti del contenzioso in corso; l’art. 1 del prot. Addizionale n. 1, provocando la perdita del maturato previdenziale; dell’art. 14 CEDU e art. 1, prot. 12, in quanto discrimina coloro che hanno presentato domanda di pensione dopo il 1.1.2007 riducendo la quota reddituale delle loro pensioni; degli artt. 6 e 13 CEDU costituendo una ingerenza nei giudizi in corso alfine di determinare la vittoria ad uno dei contendenti;

che non ricorrono i presupposti per la decisione in camera di consiglio essendo prospettata nel primo motivo una questione in ordine alla quale non constano precedenti specifici.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alla sezione semplice in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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