Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28476 del 07/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17868/2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PRIDEN;

– ricorrente –

contro

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARCO FULVIO NOBILORE 43, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO VENTURI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LAURIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2950/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che con sentenza del 15 giugno 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da P.M.G. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di vecchiaia D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 1, comma 8, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, 15.12.2011, condannando l’INPS all’erogazione della prestazione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la domanda sulla base dell’accertamento, all’esito della CTU espletata in sede di gravame, della sussistenza del requisito sanitario utile;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la P.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta l’essersi la Corte territoriale pronunciata a prescindere dalla considerazione dell’eccepita operatività del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. in L. n. 122 del 2010, che impongono il differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici per coloro che maturano i requisiti anagrafici e contributivi dal 1 gennaio 2011; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del citato art. 12, l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per non rientrare la fattispecie esaminata tra le ipotesi derogatorie espressamente previste dalla norma stessa, di cui deve pertanto ritenersi, al di fuori della casistica indicata, la portata generale;

che, valutata la novità della questione posta, su cui non si rinvengono precedenti di questa Corte, sicchè la decisione della presente controversia riveste sicuro rilievo nomofilattico, il Collegio rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, non ravvisandosi la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., rimette la causa alla Sezione Quarta per la discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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