LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18072/2017 proposto da:
D.R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato SEVERINO NAPPI;
– ricorrente –
contro
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SIGILLO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA OSTINI;
– controricorrente –
contro
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO CONFESSORE;
– controricorrente –
contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5731/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 31 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da D.R.A.M. nei confronti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nonchè delle compagnie assicuratrici dell’Ente, Chubb Insurance Company of Europe SE e Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., avente ad oggetto il risarcimento del danno patito a seguito dell’infortunio sul lavoro dato dall’esposizione alle radiazioni di una lampada germicida posta nei locali ove era stata comandata di recarsi;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto a fronte delle allegazioni della lavoratrice, comunque tenuta, se non all’indicazione delle regole di condotta violate dal lavoratore, a provare il fatto costituente l’inadempimento, adeguatamente soddisfatto l’onere gravante sul datore di dimostrare di aver adottato misure idonee ad evitare il danno;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la D.R., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui, a fronte dell’intimazione di tutti gli originari convenuti, resistono, con controricorso, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Chubb Insurance Company of Europe SE;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
che l’Ospedale pediatrico controricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova sotteso alla norma de qua;
che il motivo deve ritenersi infondato atteso che, mentre l’approccio in diritto da parte della Corte territoriale non evidenzia il – censurato scostamento dalle regole sulla distribuzione dell’onere della prova quali precisate nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui grava sul soggetto datore la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno, la valutazione in fatto circa l’idoneità delle misure in concreto adottate all’indicato fine si sottrae alle censure mosse, in particolare sotto il profilo della consapevolezza del potenziale lesivo della strumentazione presente nei locali ove la ricorrente era stata richiesta di rendere in via eccezionale la prestazione, non risultando specificamente confutato il dato asseverato dalla Corte territoriale per il quale l’utilizzo straordinario della ricorrente presso la farmacia, subordinato al rilascio di una apposita autorizzazione da parte della Direzione sanitaria, era stato consentito sul presupposto che la stessa fosse esperta nelle operazioni richieste, per essersi la ricorrente limitata ad opporre a tale rilievo la valorizzazione della preventiva autorizzazione come pure della circostanza di non aver mai operato presso la farmacia al contrario fine di attestare la propria impreparazione;
che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018