Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28853 del 12/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19274/2017 proposto da:

R.G., M.F., M.G., C.A., CO.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati D.G.G. e D.G.M.C.;

– ricorrenti –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA,VIA GERMANICO 12 INT. 4, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato CIANCIAGLI NUNZIO;

– controricorrente –

e contro

TROPICAL PIANTE DI V.M. E C. SN, N.A., V.M.C., V.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 810/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO ANTONIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da M.F. ed a. la sentenza – notificata – n. 810/2017 della Corte di Appello di Catania con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso la sola parte intimata G.C..

Va riepilogato, in breve, quanto segue.

La gravata sentenza della Corte territoriale, rigettando il gravame innanzi ad essa interposto dalle medesime odierne parti ricorrenti, confermava la decisione del Tribunale di Catania – Sez. Dist. Giarre che dichiarava, in accoglimento della domanda della Giuffrida, l’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore del terreno in atti individuato.

Parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. a mezzo di difensori succeduti al precedente deceduto. Ha depositato memoria parte controricorrente.

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione di legge (in particolare della L. n. 47 del 1985, art. 18, oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30).

1.1- Nella sostanza col detto motivo si ripropone la doglianza di cui al terzo motivo di appello, già esaminata e risolta dalla Corte territoriale.

Più specificamente si prospetta l’impossibilità di pronuncia di usucapione in dipendenza di una allegata e meramente enunciata lottizzazione abusiva, in dipendenza della quale sarebbero state violate le anzidette norme.

2.- Orbene, al di là del mero carattere enunciativo della fattispecie lottizzatoria che sarebbe stata ostativa alla pronuncia erratamente data ed oggi impugnata, va osservato quanto segue.

La Corte distrettuale ha ritenuto, comunque, la non applicabilità della normativa invocata (comportante la nullità degli atti di acquisto a titolo non originario) nella fattispecie in esame, nell’ambito della quale non si discettava di “riconoscimento di divisione del terreno acquistato dalla società e tantomeno della convalida di abusiva lottizzazione”.

Si era, viceversa la cospetto di “una declaratoria di acquisto per usucapione” datato nel tempo e “certamente non impedita, ricorrendone puntualmente i presupposti, dalla pretesa lottizzazione abusiva”.

Il medesimo provvedimento è stato, quindi, adottato in modo corretto, nè parte ricorrente ha adempiuto all’onere, ad essa di sicuro incombente, di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015, nonchè n. 1317/2004).

Il motivo non può, quindi, essere accolto e va respinto.

3.- Il proposto ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dello stesso art. 13 comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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