LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15128-2017 proposto da:
D.V.C., P.S., rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO FRUNZI, GIUSEPPE MARIA FRUNZI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, c e lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 12/12/2016, Cron.n. 8642/2016, R.G.n. 50234/2016 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;
lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
1. Con decreto pubblicato il 12 dicembre 2016 la corte d’appello di Roma ha accolto l’opposizione del ministero della giustizia avverso decreto con cui era stato ingiunto a favore di D.V.C. e P.S. il pagamento di equa riparazione in relazione alla non ragionevole durata di controversia definita dalla corte d’appello di Napoli.
2. L’opposizione è stata ritenuta fondata in quanto alla data del ricorso di equa riparazione era in corso il termine lungo di impugnazione della sentenza che aveva definito il procedimento presupposto.
3. Avverso tale provvedimento gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo illustrato da memoria. Ha resistito il ministero con controricorso. Il procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 e dell’art. 327 c.p.c., lamentandosi – tra l’altro – che il ricorso ex L. n. 89 del 2001 avrebbe dovuto ritenersi tempestivo seppur proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza terminativa del giudizio presupposto, svolgendosi all’uopo anche rilievi in tema di incostituzionalità degli approdi interpretativi in senso contrario.
2. Il motivo è fondato. Con la sentenza n. 88 del 21 marzo 2018 depositata in data 26 aprile 2018 la corte costituzionale, in riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 4 nel testo sostituito del D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost., Art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1 e art. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
3. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio come in dispositivo. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte accoglie il motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte d’appello di Roma in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018