Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29670 del 16/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO ETTORE – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14350-2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO ANTONIO TORRELLI;

– ricorrente –

contro

SO.G.E.T. SPA PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO MONACO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1169/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto del deposito di memoria da parte controricorrente, che insiste nel rilevare che in sede di merito non vi è stata espressa contestazione da parte ricorrente della mancanza di preavviso di comunicazione d’iscrizione ipotecaria, che parte ricorrente assume nell’esposizione dei fatti di causa avere indicato tra i motivi di ricorso; ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio e l’opportunità, in ogni caso, della trattazione congiunta del presente giudizio con l’analoga controversia recante il n. RG 14479/2017 proposto nei confronti di SO.G.E.T. S.p.A. da C.R., germano dell’odierno ricorrente.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al doppio grado di merito, anche per consentire la trattazione congiunta del giudizio a quello recante il n. RG 14479/2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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