Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29684 del 16/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni Roberto – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15129/2017 proposto da:

R.D., R.E., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRUNZI GIUSEPPE MARIA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3178/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO

che la Corte,(2"costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c.;

che E.R., D.R. e P.R. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2006.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, punto 2, lett. e), art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, capo 1/b) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, n. 3, relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR (come la CTP) avrebbe illegittimamente riqualificato il titolo della pretesa giuridica, che, secondo l’avviso di accertamento, avrebbero riguardato imposte suppletive, le quali avrebbero dovuto essere corrisposte solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza; che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è infondato;

che non vi è stata, in effetti, modifica della motivazione dell’avviso di liquidazione, ma è stata ritenuta irrilevante l’erronea affermazione del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, circostanza non ostativa all’esigibilità del credito D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 68, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis);

che, infatti, secondo il disposto della predetta norma, “le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione”, sicchè l’esigibilità delle imposte non richiede il passaggio in giudicato della sentenza;

che il profilo di novità della questione trattata consiglia la compensazione delle spese di lite del grado;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite del giudizio di cassazione;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

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