LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19281-2017 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO FUGANTI;
– ricorrente –
contro
BRIONE SRL, M3 SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESACO VANNICELLI, rappresentate e difese dagli avvocati GIAN MARCO ZANETTI, PAOLO PASOLLI.
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. l6/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.
FATTO E DIRITTO
P.E. propone ricorso per cassazione contro Brione srl e M3 srl, che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 17.1.2017 che, in parziale accoglimento del suo appello, ha ridotto la condanna alla minor somma di Euro 123.213,36, con compensazione per 1/4 delle spese. Le controparti, premesso di aver acquistato dal P. un terreno in Riva del Garda per il prezzo di Euro 400.000 nel 2006, il cui possesso era stato acquisito solo nel 2010 a seguito di ricorso all’A.G. e che era stata accertata la presenza di materiale inquinante, avevano chiesto la riduzione del prezzo in Euro 358.664,80 oltre i danni.
Il Tribunale aveva accordato un risarcimento di Euro 137.149,59 mentre la Corte di appello ha ritenuto di quantificare diversamente l’importo riconosciuto dal Tribunale a titolo di riduzione del prezzo e non più risarcitorio, detraendo dalla somma accertata dal primo giudice euro 13.936,23 corrispondente al reddito capitalizzato della coltivazione idroponica.
Il ricorrente denunzia violazione 1) dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 1 del contratto 21.3.2006 perchè la destinazione urbanistica era attestata solo dal certificato allegato all’atto “area agricola di interesse primario”; 2) dell’art. 1366 c.c.. sull’interpretazione secondo buona fede.
Le censure, come proposto dal relatore, sono manifestamente infondate.
Esse, che possono essere esaminate congiuntamente, non tengono conto che l’interpretazione del contratto è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).
Non risultando una diversa qualificazione della destinazione del terreno vale quanto argomentato dalla Corte di appello, che ha anche determinato il valore effettivo a causa dei vizi riscontrati.
Le trattative sono irrilevanti se non se ne dà atto nel rogito e la sentenza ha correttamente statuito a pagina 9 che le indagini sui motivi sono irrilevanti.
Non potevano essere ammesse le prove integrative rispetto a quanto previsto per il disposto dell’art. 2722 cc non potendo, peraltro, la causa emergere da patti aggiunti rispetto ad atti soggetti forma scriva ad substantiam.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 6200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018