LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26221/2015 proposto da:
F.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Musa n. 2/A, presso l studio dell’Avvocato Fabrizio Pertica, rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
Y.S.M. S.r.l.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE depositato il 01/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/10/2018 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Gorizia, con decreto del 12 giugno 2015, respingeva l’istanza di fallimento presentata dal creditore Avv. F.P. nei confronti della debitrice Y.S.M. s.r.l..
2. La Corte d’Appello di Trieste, con decreto in data 25 agosto 2015, rilevava che il reclamante, pur avendo subito constatato che il documento elettronico non era stato consegnato nella casella appropriata dell’ufficio ricevente, non aveva immediatamente reagito alla decadenza processuale verificatasi ed aveva colpevolmente indugiato per dieci giorni nel rimuovere l’ostacolo preclusivo del suo diritto all’impugnazione prima di depositare il reclamo con il quale aveva chiesto, oltre alla rimessione in termini per proporre il gravame, la riforma del decreto pronunziato dal primo giudice.
La corte territoriale, una volta rigettata l’istanza presentata ai sensi dell’art. 153 c.p.c., constatava conseguentemente l’inammissibilità del reclamo proposto dall’Avv. F. a motivo della sua tardività.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia l’Avv. F.P. al fine di far valere due motivi di impugnazione. L’intimata Y.S.M. Yacht Service Monfalcone s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. In vero a seguito del rigetto da parte del Tribunale dell’istanza di fallimento presentata dall’Avv. F. la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso tale provvedimento ai sensi della L. Fall., art. 22.
Un simile provvedimento non è suscettibile di ricorso per cassazione. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte il decreto di rigetto del reclamo che, a sua volta, abbia respinto l’istanza di fallimento non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, dato che il creditore non è portatore del diritto al fallimento del proprio debitore (Cass. n. 6683/2015, Cass. n. 20297/2015).
Il preliminare rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione comporta l’assorbimento di ambedue i motivi di ricorso presentati.
5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Non è necessario adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite, stante la mancata costituzione nel giudizio di legittimità della parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018