Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30566 del 26/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3573-2017 proposto da:

SRL PUBLI MEDIA ITALIA, P.I. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, VIA BADOERO n.82, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA DINICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI POMARICO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO dello stabile sito in *****, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO n.69, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIACCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SCAVO;

– controricorrente –

contro

D.B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 996/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

RITENUTO

Che Publimedia s.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari depositata in data 9 novembre 2016 e notificata in data 22 novembre 2016, che ha rigettato l’appello proposto dalla medesima Publimedia avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1377 del 2009, e nei confronti del Condominio di ***** e di D.B.G.;

che il Condominio resiste con controricorso;

che D.B.G. non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia della sentenza d’appello corredata della relata di notifica;

che la società ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che non sussiste evidenza decisoria alla luce delle considerazioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente, in cui si invoca l’applicazione del principio della fungibilità tra l’originale dei documenti attestanti la spedizione/ricezione degli atti processuali e la copia non disconosciuta;

che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, la causa è rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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