LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12211-2017 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BARRELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA OPPO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ARBOREA C.F. *****, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AULO PLAUZIO n. 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 02 marzo 2017, emessa nel procedimento iscritto al n. 196/2014 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
RITENUTO
che M.M. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Oristano, depositata il 2 marzo 2017 e notificata in pari data, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Arborea avverso la sentenza del Giudice di pace di Terralba n. 3 del 2013;
che il Comune resiste con controricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;
che il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che il ricorso è stato notificato il 29 aprile 2017, e quindi entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello, avvenuta il 2 marzo 2017;
che ciò impedisce il rilievo dell’improcedibilità, pure se non sia stato assolto l’onere indicato dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2(Cass. 10/07/2013, n. 17066);
che, superata la questione di procedibilità, non sussiste evidenza decisoria e pertanto la causa deve essere rimessa alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018