LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5538/2015 proposto da:
Associazione Culturale Circolo Culturale Montesacro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ezio 24, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Pezzano, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.F., C.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via E. Morosini 16-A, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Guerra, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 22/2014 della Corte d’appello di Roma, depositata il 07/01/2014;
letta le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dalla domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell’immobile sito in *****, proposta dalla Associazione culturale “Circolo Culturale Montesacro” nei confronti di M.F., C.R., N.A. e G.V. (quest’ultima aveva poi ceduto la sua quota a P.S.);
– all’esito del giudizio di primo grado il tribunale romano aveva accolto la domanda mentre la Corte d’appello di Roma, a seguito di gravame proposto dai sigg.ri M. e C., in parziale riforma, aveva dichiarato con la sentenza n. 22 pubblicata il 7/1/2014 che l’Associazione attrice aveva acquistato per intervenuta usucapione la quota della metà della proprietà indivisa del medesimo immobile;
– a tale conclusione il giudice di secondo grado era pervenuto interpretando le risultanze probatorie raccolte nel primo grado alla luce delle notorie (e comunque richiamate e parzialmente documentate dalle parti) vicende storico-politiche che avevano riguardato la sinistra italiana già facente capo al P.C.I. dopo gli anni 70, con la nascita di diverse formazioni dissidenti;
– in questa prospettiva, la corte d’appello aveva ritenuto esservi stato un compossesso fra le correnti politiche tradizionali e le nuove formazioni, con la conseguenza che, in considerazione di quello esercitato dagli appellanti, che detenevano le chiavi dell’immobile, l’Associazione ne aveva usucapito non l’intero ma il 50% della proprietà pro-indiviso e ciò in base al compossesso del bene controverso nei limiti delle quote appartenenti alla N. ed al P.;
– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta con ricorso notificato il 19 febbraio 2015 dall’Associazione ed articolato su due motivi, cui resistono con controricorso M.F. e C.R..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo l’Associazione ricorrente contesta la sentenza gravata per avere la stessa pronunciato al di là delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio della decisione che si fonda sull’adesione prestata da parte di due dei convenuti costituiti alla domanda attorea e non censura la legittimità del ritenuto acquisto della quota del 50% della proprietà indivisa dell’appartamento;
– con il secondo motivo la ricorrente denuncia due profili: il primo concerne la violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di possesso di cui agli artt. 1140,1141,1142,1144,1146 e 1147, nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., per avere la corte d’appello ravvisato un compossesso a carico di un altro asserito gruppo di soci facente capo agli appellanti M. e C.; il secondo concerne, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame delle risultanze istruttorie che, ad avviso della ricorrente, erano state trascurate a favore della ricostruzione incentrata sull’ ispirazione politica dei soci, risalente inizialmente al P.C.I. e sull’evoluzione dei rapporti fra gli stessi, alla luce delle vicende storico-politiche che avevano caratterizzato la sinistra italiana e che avevano interessato anche i soci del Circolo nel corso dell’intervallo temporale valorizzato ai fini della rivendicata usucapione;
– il motivo appare inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, in relazione alla prospettata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè parte ricorrente non ha prospettato quale sia stata l’erronea interpretazione delle numerose norme richiamate da parte del giudice d’appello (cfr. Cass. 26307/2014);
– la censura appare altresì inammissibile con riguardo al profilo riguardante l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè, come chiarito da questa Corte, gli elementi istruttori non configurano “fatti” il cui omesso esame possa rilevare nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se sono stati comunque considerati seppure non si dia conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. 8053/2014);
– la Corte d’appello di Roma ha invero, seppure sinteticamente, valutato le risultanze istruttorie e ritenuta l’esistenza di contraddizioni tra i due gruppi di dichiarazioni testimoniali, facenti capo rispettivamente a parte attrice, da una parte, ed ai convenuti M. e C., dall’altra -, atteso che i convenuti N. e P. avevano aderito alla prospettazione attorea – ha valorizzato per ricostruire i rapporti sociali che si svolgevano nell’immobile oggetto di causa sia la documentazione non contestata, sia il fatto notorio;
– attesa l’inammissibilità di entrambi i motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018