LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9402-2017 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VILLA DI LUCINA 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA ORSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLINA DE PASQUALE;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Napoli omologava su richiesta di F.C., come da CTU, l’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., concernente l’accertamento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità civile ex L. n. 118 del 1971, compensando per metà le spese del procedimento e condannando l’Inps alla rifusione della restante metà delle spese in favore di parte ricorrente;
avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione la F. con unico motivo, illustrato con memoria;
l’INPS non ha svolto attività difensiva, limitandosi a produrre procura in calce al ricorso notificato;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 1 e 3, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 445 bis c.p.c., comma 5. Osserva che il giudice aveva applicato erroneamente la regola della compensazione delle spese in ipotesi in cui la parte era risultata completamente vittoriosa, essendo stato omologato l’accertamento della percentuale d’invalidità nella misura dell’83% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, Cass. n. 6149 del 9/3/2017), perchè il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi;
il motivo è, altresì, fondato, poichè dalle allegazioni di parte ricorrente si evince che è stata accertata la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell’unica prestazione richiesta, talchè la regola della compensazione delle spese è stata applicata al di fuori della reciproca soccombenza citata in sentenza, ravvisandosi la suddetta nozione “nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass. n. 20888 del 22/08/2018). Una simile ipotesi non ricorre nel caso in esame, con la conseguenza che si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. 11222 del 31/5/2016);
la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, ponendo interamente a carico dell’Inps le spese del procedimento, comprensive di quelle di c.t.u., liquidate come da decreto, e regolando secondo soccombenza le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente in virtù della dichiarata anticipazione.
PQM
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato nella parte relativa alla liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, pone le spese del procedimento di merito, liquidate come da decreto e comprensive di quelle di C.T.U., per intero a carico dell’Inps.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018