Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30812 del 28/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11822/2015 proposto da:

AIR ONE spa e COMPAGNIA AEREA ITALIANA spa (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA spa), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pt, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli Avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che le rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;

– ricorrenti –

contro

C.S., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione unitamente all’Avvocato NYRANNE MOSHI dal quale

è rappresentato e difeso giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 904/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/11/2014; R.G.N. 1253/2012.

RILEVATO

che, con la sentenza n. 904/2014, la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Milano n. 5251/2011, ha accertato l’illegittimità dell’apposizione del termine apposto al contratto del 24.11.2004, intercorso tra C.S. e Air One spa, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1.12.2004; ha accertato, altresì, nei confronti di Air One spa il diritto della lavoratrice alla ricostruzione della carriera a decorrere dall’1.12.2004, con conseguente effetto sul rapporto di lavoro ceduto ad Alitalia CAI spa secondo quanto stabilito dal contratto di cessione del rapporto di lavoro; ha condannato, infine, Air One spa al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, pari a n. 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione la Compagnia Aerea Italiana spa (già Alitalia Compagnia Aerea Italiana spa) e la Air One spa affidato a sei motivi;

che C.S. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste scritte.

che sono state depositate memorie nell’interesse delle parti.

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,1418,1419,1406 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso la Corte di appello di esaminare e valutare correttamente il comportamento posto in essere dal C., ai fini della dichiarazione di risoluzione per mutuo consenso dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, nonchè per avere omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella cessione del contratto della lavoratore, nel periodo successivo alla scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato impugnato, alle dipendenze della società Alitalia CAI spa; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230,1231 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di appello, pur avendo riconosciuto un aliquid novi, nella stabilizzazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, quando era vigente l’ultimo contratto a termine, erroneamente aveva poi escluso che si fosse verificata una novazione non sussistendo, nel caso di specie, un animus novandi ed una causa novandi rispetto alla nuova fonte contrattuale; 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, art. 2697 c.c., art. 421 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essersi la Corte di merito, da un lato, soffermata solamente sul primo contratto a termine stipulato dalla lavoratrice con AIR ONE spa, dichiarando erroneamente la nullità del termine e convertendo l’intero rapporto a tempo indeterminato e, dall’altro, per non avere ammesso le istanze istruttorie dedotte dalla società, senza peraltro attivare, in una situazione di incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, i poteri istruttori di ufficio non soggetti al verificarsi di preclusioni e decadenze, e per avere erroneamente applicato i principi in tema di ripartizione dell’onere della prova; 4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 937 c.n., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la impugnata sentenza dichiarato la maturata prescrizione biennale dei diritti e dei crediti derivanti dai contratti a termine intercorsi tra le parti sebbene la lavoratrice non avesse tempestivamente agito per la rivendicazione dei diritti entro il termine biennale dalla data di risoluzione dei relativi rapporti a termine; 5) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè la gravata sentenza, pur correttamente escludendo nel caso di specie una responsabilità solidale tra le due società in quanto la cessione del rapporto di lavoro era avvenuta ex art. 1406 c.c., non aveva poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Alitalia CAI spa specificando che su tale società si sarebbero riversati esclusivamente i conseguenti effetti secondo quanto stabilito dal contratto di cessione, così incorrendo anche nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; 6) la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 4 e 5, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCAL del personale di cabina della società Air One spa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di merito, nel riconoscere l’indennità risarcitoria di cui al citato art. 32, avente natura onnicomprensiva, non poteva poi anche attribuire al lavoratore il diritto agli scatti di anzianità maturati e alla conseguente ricostruzione della carriera a far data dal primo contratto a termine ritenuto illegittimo e comunque non poteva riconoscerli pure per i periodi non lavorati, errando nella interpretazione e applicazione della norma collettiva aziendale sopra citata;

che il primo motivo è infondato alla stregua dell’orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 29871/2017; Cass. n. 13660/2018; Cass. n. 13958/2018), cui si intende dare seguito, in virtù del quale in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo svolgimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici ed adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente;

che, nel caso in esame, la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e corrette giuridicamente, supportate da riscontri oggettivi e soggettivi, valutando pertanto anche le vicende relative alla successiva assunzione a tempo indeterminato, ha evidenziato come il protrarsi della inerzia imputabile al dipendente non poteva interpretarsi quale sintomo di disinteresse e volontà abdicativa nei riguardi di un rapporto che non era cessato, bensì si trovava in pieno ed effettivo corso di svolgimento nella modalità a tempo indeterminato e che tale sopravvenuta assunzione rappresentava la più concreta ed univoca manifestazione del suo interesse a non risolvere il rapporto lavorativo; che il secondo motivo è parimenti infondato. Questa Corte (cfr. Cass. 11.10.2012 n. 17328) ha affermato che, poichè la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l’animus novandi consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto; l’esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute nell’art. 1230 c.c., commi 1 e 2 e art. 1231 c.c. e se risulta congruamente motivato;

che, in concreto, i giudici di secondo grado hanno applicato correttamente tale principio, svolgendo la propria indagine sugli elementi sopra menzionati e con argomentazioni congrue hanno sottolineato le ragioni per le quali il venir meno del termine finale, fermo restando ogni altro aspetto del rapporto, non era sufficiente ad evidenziare la comune volontà novativa delle parti, nè la causa novandi;

che il terzo motivo è anche esso infondato in ordine a tutti i profili di censura formulati: è sufficiente osservare che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,comma 2, l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo” del termine finale, il che comporta che le stesse debbano essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1931), in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sent. 23.4.2009, in causa C378/07 ed altre; sent. 22.11.2005, in causa C-144/04);

che, nella specie, il giudice del gravame correttamente ha ritenuto non connotata da specificità, nei sensi voluti dal legislatore, la causale di cui al primo contratto (in sintesi, per incremento straordinario dei voli cagionato all’attività di start up delle linee e al conseguente anomalo incremento dell’organico stabile) perchè nessuna indicazione era stata fornita in ordine all’entità dell’organico aziendale nel periodo di riferimento, nonchè al fabbisogno aggiuntivo di personale generato dall’incremento dei voli menzionati;

che la Corte territoriale ha, inoltre, rilevato la genericità e la non pertinenza della prova per testi come articolata, in ordine alle suddette circostanze, nonchè la irrilevanza delle prove documentali, mancando la dimostrazione del nesso causale fra l’aumento dei volumi di traffico e l’assunzione della lavoratrice a tempo determinato;

che la decisione sul punto non risulta scalfita dalle critiche formulate che si risolvono in un riesame del giudizio di valutazione delle prove non consentito in sede di legittimità (cfr. Cass. 16.12.2011 n. 27197; Cass. 18.3.2011 n. 6288);

che non rileva la censura prospettata con il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, era onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte della lavoratrice (cfr. Cass. 24.11.2014 n. 24954);

che un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi nei termini indicati dalle ricorrenti, ma solo allorchè si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non rappresentate nei motivi anzidetti, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile: ipotesi, queste, non ravvisabili nella fattispecie in esame; che, nel rito del lavoro, poi, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. 12.3.2009 n. 6023); in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa; al riguardo deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti nel rito del lavoro dall’art. 421 c.p.c.) anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: e tale vizio non è desumibile nella gravata pronuncia;

che, in modo corretto, una volta rilevata la nullità del termine apposto al primo contratto, l’indagine non è stata estesa anche a quelli successivi;

che il quarto motivo è inammissibile: invero, la Corte territoriale non si è pronunciata sull’eccezione di prescrizione e le odierne ricorrenti non hanno precisato il “dove” ed il “quando” la questione sia stata formalmente sottoposta ai giudici del merito; trattasi, pertanto, di una questione nuova e, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto rite et recte formulate, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 3881/1998);

che il quinto motivo non coglie nel segno perchè, come riconosciuto dalle stesse ricorrenti, la Corte territoriale ha escluso la solidarietà delle due società, vertendosi in ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e correttamente, poi, non ha dichiarato formalmente il difetto di legittimazione passiva di Alitalia CAI spa in quanto ha comunque fatto salva l’operatività del contratto di cessione del rapporto di lavoro del 18.10.2010 che regola, sotto il profilo effettuale, le conseguenze delle rispettive relazioni economiche tra tutte le parti;

che il sesto motivo non è fondato: quanto alla doglianza che l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, sia esaustiva di tutti i danni retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore per i periodi lavorati, la sentenza gravata è conforme all’orientamento di legittimità di cui alle pronunce di questa Corte n. 262/2015 e n. 17248/2018; relativamente alla parte in cui il motivo censura l’interpretazione data dalla Corte di merito dell’art. 6 CCAL AIR ONE spa, va osservato, preliminarmente, che, trattandosi di disposizione della contrattazione collettiva aziendale e non nazionale, il sindacato di legittimità può concernere o il vizio di motivazione della sentenza impugnata ovvero la violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg.. Orbene, la censura si limita, invece, a prospettare solo una opzione interpretativa diversa sul termine “assunzione” (che nel caso di trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato non può che decorrere dalla scadenza del contratto la cui clausola del termine sia stata dichiarata illegittima – cfr. in termini Cass. 21.5.2008 n. 12985) e non tiene conto che anche la contrattazione collettiva aziendale può prevedere condizioni e trattamenti di favore per il lavoratore circa la maturazione degli scatti di anzianità e dei periodi utili alle progressioni di carriera, a prescindere dal fatto che i relativi periodi, riguardanti gli intervalli, siano stati effettivamente lavorati;

che, pertanto, essendo la esegesi della disposizione adottata corretta sia sotto il profilo letterale che logico (per la particolarità delle modalità di esplicazione del rapporto lavorativo di cui si discute), deve essere condivisa la ricostruzione dei giudici di seconde cure non potendo ritenersi intaccata dalle argomentazioni di parte ricorrente;

che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

che al rigetto segue la condanna delle ricorrenti, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, con distrazione;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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