LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12934-2016 proposto da:
M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LIMBLICI, FABIO FARGETTA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1372/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/11 /2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
con sentenza depositata il 18/11/2015, la Corte d’appello di Palermo Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da M.O. volta ad ottenere la rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui egli era stato esposto ad amianto;
avverso la sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, cui ha resistito l’Inps depositando procura in calce al ricorso notificato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso il M. lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, (conv. con L. n. 326 del 2003), della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, in relazione al disposto di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur avendo egli presentato domanda amministrativa all’INAIL in data 28/3/2002 (e dunque anteriormente al 2.10.2003, data di entrata in vigore della nuova disciplina prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, ai fini della fruizione del beneficio in questione), fosse tenuto a ripresentarla a pena di decadenza entro il 15.6.2005;
il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui il termine di decadenza in discorso non si applica nei confronti di chi abbia diritto all’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, precedente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 1, (conv. con L. n. 326 del 2003), vale a dire non solo a quanti abbiano ottenuto sentenze favorevoli o abbiano effettuato domanda di pensionamento all’INPS prima del 2.10.2003, ma anche a quanti abbiano effettuato domanda di accertamento dell’esposizione all’INAIL o, a fortiori, abbiano ottenuto la certificazione attestante detta esposizione e altresì a quanti, a prescindere da qualsiasi domanda giudiziaria o amministrativa, abbiano maturato il trattamento pensionistico prima dell’anzidetta data (cfr. da ult. Cass. n. 5866 del 2017, con ampi riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte; da ultimo, Cass. 15601/2018);
non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018