LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21810-2015 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale sig. RAGAZZINI GIANNI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGERO BARILE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;
– intimata –
Nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente incidentale –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 487/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 487 del 23/7/2014 la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dall’Agenzia delle entrate e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Cagliari n. 1033/2012, ha rigettato la domanda nei confronti della medesima originariamente rivolta dalla società Aurora Assicurazioni s.p.a. di restituzione di quanto versatole giusta tre distinte polizze fideiussorie a prima richiesta emesse a garanzia della restituzione da parte della società European Components s.p.a. di ottenuti rimborsi IVA.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Unipolsai s.p.a. (denominazione assunta dalla società Fondiaria-Sai s.p.a., succeduta alla società Unipol Assicurazioni s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione, denominazione assunta dalla Ugf Assicurazioni s.p.a., denominazione a sua volta assunta dalla società Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a., succeduta alla società Aurora Assicurazioni s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione, denominazione a sua volta assunta dalla Winterthur Assicurazioni s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362,1363,1366,1367,1368,1369,1370 e 1371 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss., 1322,1936,1938,1939,1941 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362,1363,1367,1368,1370 e 1371 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto il termine di durata contrattuale prorogato in virtù di legge emanata in epoca successiva alla stipulazione del contratto di garanzia de quo, in violazione della comune intenzione delle parti.
Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis e 57, del Decreto Dirigenziale n. 9178 del 1998 del 20/2/1998, della circolare Min. Finanze n. 146 del 10/6/1998, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 4 motivo denunzia “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente individuato, senza tener conto neanche del regolamento e della circolare, la ratio delle norme di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis e 57, la durata e l’efficacia della garanzia essendo stata individuata “nel termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a cui si riferisce la richiesta di rimborso, salva la sospensione del termine di decadenza di cui D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, secondo periodo”.
Con il 6 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” della L. n. 289 del 2002, art. 10,D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis e 57, L. n. 2012 del 2000, art. 3, art. 14 disp. att. c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito non abbia considerato che “la norma di cui al citato art. 10 sia una norma tributaria di carattere eccezionale, dal momento che prevede una proroga dei termini decadenziali per l’accertamento, in deroga al principio generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3…, e come pertanto non sia suscettibile di interpretazione estensiva”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la polizza fideiussoria di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta; con la conseguenza che, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione (v. Cass., 28/3/2017, n. 7884 e, conformemente, Cass., 28/7/2017, n. 18773).
Ciò in quanto l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benchè fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva – data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia – ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione (v. Cass., 5/2/2008, n. 2655).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.
In particolare là dove ha affermato che la L. n. 289 del 2002, art. 10 prevede di fatto una sospensione dell’attività di accertamento, giacchè, a seguito della entrata in vigore della legge anzidetta, l’attività degli uffici era indirizzata unicamente al perseguimento degli obiettivi propri della stessa;… con la conseguenza… della non operatività della clausola contrattuale richiamata dalla compagnia assicuratrice che trae origine proprio dalle previsioni normative del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e art. 38 bis stesso D.P.R., che giustificano la durata della fideiussione in funzione del termine dell’accertamento”.
Nella parte in cui ha ulteriormente posto in rilievo che “Pertanto la modifica normativa ex art. 10 Legge sul condono tributario deve essere ritenuta tale da operare immediatamente sul termine previsto da qualsiasi contratto fideiussorio che a tale termine si riferisca, o comunque nella interpretazione della clausola che preveda detto termine, avuto riguardo alla funzione di quest’ultimo nel contesto contrattuale”, con la conseguenza che il “termine di efficacia della polizza… è operativo sino alla data corrispondente alla scadenza del termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57,cosicchè, avendo la disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10 sospeso l’attività di accertamento degli uffici finanziari per due anni e prorogato quindi i termini di accertamento per una parti durata, la clausola di cui all’art. 2 del contratto dovrà necessariamente essere intesa come scadente nel caso specifico il 31.12.2007”.
Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1987,1988 e 1348 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito non abbia riconosciuto valore confessorio al pagamento effettuato dalla controparte odierna ricorrente.
Il motivo è inammissibile.
Oltre che in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, esso risulta invero dalla ricorrente in via incidentale condizionata formulato in termini di mera contrapposizione con l’impugnata decisione della (già sottoposta all’attenzione dei giudici del merito e non accolta) propria tesi difensiva, senza farsi al riguardo carico di idoneamente censurare gli argomenti dalla corte di merito in parte qua posti a relativo sostegno.
Atteso l’accoglimento – nei termini più sopra esposti – del ricorso principale, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, dell’impugnata sentenza s’impone dunque la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale ai sensi di cui in motivazione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018
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