LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13558-2017 proposto da:
LINK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SCHIONA;
– ricorrente –
contro
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO TROILO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 150/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
Che:
con sentenza del 9 marzo 2017, la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava la decisione resa dal Tribunale di Lanciano ed accoglieva la domanda proposta da T.G. nei confronti della Link S.r.l., avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e del conseguente diritto del primo all’inquadramento nel livello 5 del CCNL per le aziende metal meccaniche artigiane, con condanna della Società al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non ricorrere la dedotta nullità dell’atto introduttivo del giudizio e formato il giudicato interno in merito alle questioni decise in prime cure non fatte oggetto di specifiche censure in sede di gravame;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il T.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che la Società ricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
presa in esame la questione pregiudiziale relativa alla validità della procura di cui il difensore della Società ricorrente si è valso in questa sede ai fini della proposizione dell’impugnazione, peraltro formalmente sollevata con il controricorso, si deve concludere in senso negativo in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 58/2016, cui adde Cass. n. 19226/2014 e Cass. 5554/2011) per il quale la procura che, come nel caso di specie, fosse stata rilasciata in occasione della proposizione del giudizio d’appello, con generico riferimento ai successivi gradi del giudizio, in epoca anteriore all’emanazione delle sentenza poi fatta oggetto di impugnazione in Cassazione, deve ritenersi invalida, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto del conferimento del mandato al difensore per la proposizione di tale impugnazione;
che, pertanto, il Collegio, esimendosi dall’esame del merito ed altresì dal dover riportare i motivi di ricorso e superando così la proposta del relatore, dichiara il ricorso inammissibile;
che, ai sensi del principio sancito da questa Corte a sezioni unite con la pronunzia del 10.5.2006, n. 10706, le spese di lite vanno poste a carico del difensore della Società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore della Società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018