LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9900/2017 R.G. proposto da:
V.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Toscano e dall’Avv. Giuseppe Fiorella, con domicilio ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
C.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Quarto Mombelli e dall’Avv. Simone Ciccotti, con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio di ques’ultimo;
– controricorrente –
e contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Berti Arnoaldi Veli, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 133, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Berti Arnoaldi Veli.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2323/2016 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 20/12/2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.
FATTI DI CAUSA
V.S., asserendo di essere stata vittima di una truffa, perpetrata da B.M., con il coinvolgimento di C.E., direttore della filiale di ***** della Banca Monte dei Paschi di Siena, avviava un procedimento penale a loro carico per truffa aggravata ed appropriazione indebita. La Banca Monte dei Paschi veniva citata quale responsabile civile.
Contestualmente V.S. agiva civilmente nei confronti di B.M., C.E., P.S., Ca.Mi., Ba.Ro. e Bu.To., Banca Monte dei Paschi di Siena al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno patrimoniale. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1142/2013, condannava B.M., C.E., Banca Monte dei Paschi a pagare Euro 215.000,00 quale danno patrimoniale all’attuale ricorrente.
In sede penale, C.B. veniva assolto “per non aver commesso il fatto”, la domanda contro l’istituto bancario veniva rigettata, B.M. riportava la condanna a cinque anni di reclusione, al pagamento di Euro 3.000,00 di multa e al risarcimento del danno morale da liquidarsi in sede civile, con provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000,00.
In appello, la Corte dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.M. per i reati per cui era stata condannata in primo grado per prescrizione, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte civile nei confronti di C.E. e di Banca Monte dei Paschi.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38611/2014, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in accoglimento delle richieste di V.S., cassava parzialmente la sentenza della Corte territoriale e rinviava alla Corte d’Appello di Bologna la statuizione in ordine alle questioni civili.
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2323/2016, pubblicata il 20/12/2016 – respinta la richiesta di V.S. di far valere la sentenza n. 1142/2013 del Tribunale di Rimini con efficacia di giudicato, per mancata produzione dell’attestazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., nonchè per la diversità di oggetto, respinta anche la richiesta di tenerne conto quale prova raccolta in un diverso giudizio, soprattutto in ragione del fatto di dover fondare il proprio giudizio sui documenti e sulle deposizioni testimoniali assunte in sede penale – non accoglieva la domanda di V.S., con la seguente motivazione: “l’affermazione della responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 538, comma 3, va condotta con le regole proprie del giudizio penale (e non civile), la sussistenza del profitto e dell’elemento psicologico (dolo) del reato attribuito al C. è rimasta non totalmente dimostrata “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.)”.
V.S. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2323/2016 della Corte d’Appello di Bologna, basato su cinque motivi.
Resistono con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena ed C.E..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 640 c.p., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 c.p.c., artt. 42,43 e 640 c.p., artt. 192 e 546 c.p.p., nonchè dell’art. 111 Cost.; la nullità della sentenza; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 c.p.c., artt. 42,43 e 640 c.p., artt. 192 e 546 c.p.p., nonchè dell’art. 111 Cost.; la nullità della sentenza; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).
4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 c.p.c., artt. 1710,1711 e 2049 c.c., art. 40, comma 2, artt. 42,43, art. 61, nn. 7 e 11, art. 81 cpv, artt. 110,185 e 640 c.p., artt. 192,538 e 546 c.p.p., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, nonchè dell’art. 111 Cost.; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 5).
5. Con il quinto ed ultimo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61,112,113,115,116 e 191 c.p.c., dell’art. 220c.p.p., nonchè dell’art. 111 Cost.; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 5).
6. Il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza, trattandosi di questioni – in particolare, quella dell’accertamento della responsabilità secondo i parametri del diritto penale, con esclusione dell’applicazione delle regole proprie del diritto civile – che richiedono la trattazione in contraddittorio con le parti e alla presenza del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso alla Pubblica Udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018
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