Codice Penale > Articolo 640 - Truffa

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità ;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.50725 del 04/10/2016 (dep. 29/11/2016)

Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all'addetto che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell'attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.37012 del 30/06/2016 (dep. 06/09/2016)

Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell'esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell'impresa fornitrice dei beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.24495 del 19/04/2023 (dep. 07/06/2023)

In tema di truffa, ha affermato che il diritto di querela spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche al responsabile della filiale dell’istituto di credito, in quanto responsabile delle attività da questo svolte e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per gli interessi dell’ente rappresentato. (Fattispecie in cui si è ritenuto legittimato alla presentazione della querela il direttore della filiale presso la quale era stato acceso un conto corrente, funzionale all’incasso di titoli contraffatti).

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.1999 del 19/12/2023 (dep. 17/01/2024)

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

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