LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 366-2018 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 731/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 10 maggio 2017, la quale ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che la corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione inammissibile perchè proposta con atto di citazione, anzichè con ricorso secondo il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, atto di citazione non seguito da iscrizione a ruolo nel temine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;
– che non svolge difese il Ministero, chiedendo solo la partecipazione alla eventuale udienza;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
– che il motivo verte sulla violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, per avere la corte del merito nella specie dichiarato inammissibile l’impugnazione;
– che appare opportuna la rimessione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018