LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7030-2017 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADRE LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CIUFOLINI, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CANTAFIO, OLGA DURANTE, MARICA INZILLO, MARIA MIRIGLIANI;
– ricorrente –
contro
NAVIGLIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO;
– controricorrente –
contro
CRAZY SUN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO ERMINIO MORACA;
– controricorrente –
contro
PL.UM.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 22/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
RITENUTO
che P.G. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositato il 22 agosto 2016, che, in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., ha revocato la nomina del medesimo P. quale amministratore giudiziario del complesso immobiliare *****, di proprietà, per pari quote, delle società Naviglio s.r.l. e Crazy Sun s.r.l.;
che la società Naviglio resiste con controricorso;
che la società Crazy Sun aderisce al ricorso, mentre Pl.Um., nominato amministratore giudiziario nel decreto impugnato, non ha svolto difese in questa sede;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
che il ricorrente e la resistente Naviglio srl hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che il Collegio non ravvisa evidenza decisoria;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018