LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22879-2017 proposto da:
E.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SCARDIA;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimati –
avverso il decreto N. 1358/2017 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO IN FATTO
– che viene proposto ricorso per cassazione, per un motivo, avverso il provvedimento con il quale il Giudice di pace di Foggia in data 25 maggio 2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi del t.u. n. 286 del 1998, art. 13, nei riguardi del decreto di espulsione;
– che l’amministrazione non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, per avere il giudice omesso l’esame del fatto storico relativo al deposito del ricorso nel rispetto dei termini;
– che esso è manifestamente infondato, in quanto il giudice di pace ha ritenuto che: a) il deposito del ricorso a mezzo pec innanzi a sè non è consentito, non avendo avuto attuazione allo stato il processo telematico innanzi a tale ufficio; b) il ricorso depositato a mezzo posta con raccomandata inviata il 21 aprile 2017 è tardivo, in quanto proposto oltre i trenta giorni D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18;
– che, dunque, ciò palesa come sia stato ben esaminato il fatto esposto nel motivo, mentre nemmeno il ricorrente enuncia quale sia la ragione della pretesa violazione della norma invocata, sotto tale profilo risultando il motivo addirittura inammissibile, dovendosi ricordare altresì che l’ambito di applicazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, non concerne detto Ufficio;
– che non occorre provvedere sulle spese;
– che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018