LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5780-2017 proposto da:
T.V., S.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTA MARIA AVOLA FARACI;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO PAUTASSI, GIAN MARIO RAMONDINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2943/2016 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 31/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. Picaroni Elisa.
RITENUTO
che T.V. e S.M.R. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Torino n. 2943 del 2016, depositata il 31 agosto 2016 e notificata il 21 dicembre 2016, che ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo che intimava ai predetti il pagamento di Euro 639,68, oltre le spese di procedimento, a favore del Condominio di *****, a titolo di oneri condominiali;
che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1123,1136 e 1137 c.c. e dei principi informatori della materia, e si contesta il mancato accertamento della nullità della Delib. condominiale 23 ottobre 2014, posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e si contesta il frazionamento o duplicazione del credito azionato in via monitoria, in spregio ai principi della buona fede e correttezza;
che il Condominio resiste con controricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
il ricorso è inammissibile;
che, secondo il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, particolarmente, dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113 c.p.c., comma 2), sono impugnabili con l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3 che è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. U 18/11/2008, n. 27339; Cass. 13/03/2013, n. 6410; Cass. 17/11/2017, n. 27356; Cass. 18/11/2018, n. 27339);
che, infatti, nel regime configurato dall’art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: a) se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo la previsione generale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2; b) se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 c.p.c.), essendo tali sentenze inappellabili;
che il caso in esame è disciplinato, ratione temporis, dalla normativa richiamata, con la conseguenza che la sentenza del Giudice di pace di Torino non era impugnabile con il ricorso per cassazione ma con l’appello;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018
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