LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 23325-2017 proposto da:
Q.G., in proprio e quale procuratore del Sig.
T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 13, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CAVALLARO;
– ricorrente –
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STRUMPO;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 20824/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO ADRIANA.
RILEVATO
che:
l’avv. Q.G., quale difensore di T.A. nel giudizio promosso nei confronti dell’INPS, conclusosi con ordinanza n. 20824 depositata in data 6/9/2017, con cui – rigettato il ricorso – l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore anticipatario;
l’Inps resiste con procura;
la proposta del relatore, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;
con ordinanza interlocutoria n. 6107 del 13/3/2018 questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso anche a T.A. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
CONSIDERATO
che:
come attestato dalla cancelleria di questa Corte alla data del 18/7/2018 non risulta depositato l’atto di integrazione del contraddittorio;
l’art. 391-bis c.p.c., comma 1, sia nella previgente formulazione sia in quella attualmente vigente, risultante dalla sostituzione operata dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, richiama espressamente gli artt. 365 c.p.c. e ss. per quanto attiene alle modalità per proporre istanza per correzione di errori materiali delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte;
l’inosservanza, anche solo parziale, dell’ordine di integrazione del contraddittorio determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e non l’improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis c.p.c., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato (in tal senso, Cass. 4/10/2017, n. 23202, che richiama Cass., ord., 5/05/2010, n. 10863);
conseguentemente, anche nel caso di ricorso per correzione di errore materiale l’inosservanza, anche solo parziale, dell’ordine di integrazione del contraddittorio determina l’inammissibilità del predetto ricorso; non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti nè per provvedere sulle spese, nè per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018