Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31378 del 05/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10329-2017 proposto da:

COMUNE DI CODIGORO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SALVATORE;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEL NAZARENO 8/11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CERNIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MAGGIOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2016 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere dott. Picaroni Elisa.

RITENUTO

che il Comune di Codigoro ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ferrara, depositata il 16 novembre 2016, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferrara n. 7 del 2015, e nei confronti di B.G.;

che il giudice di primo grado aveva annullato il provvedimento sanzionatorio opposto dal B.;

che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, ritenendo che la notifica della sentenza di primo grado, effettuata al Comune presso il difensore nel domicilio eletto, fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, non rispettato dall’appellante;

che B.G. resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c., e contesta il presupposto della declaratoria di inammissibilità dell’appello, riproponendo la questione della inidoneità della notifica della sentenza di primo grado destinata ad esso Comune, parte processuale, e non al difensore – a far decorrere il termine breve di impugnazione;

che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, e il ricorso non prospetta argomenti per mutare orientamento (Cass. Sez. U 21/03/2017, n. 7155);

che la notificazione della sentenza effettuata alla parte presso il procuratore costituito, come nella specie avvenuto, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 285 e 170 c.p.c. – posto che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione – ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre appello, e ciò anche in caso di apposizione della formula esecutiva, poichè la volontà della parte che ha richiesto la notifica non rileva ai fini della decorrenza del termine indicato (ex plurimis, Cass. 01/09/2014, n. 18493; 08/05/2008, n. 11216; 21/11/2001, n. 14642; 21/08/1997, n. 7818; 22/06/1994, n. 5998; 17/02/1983, n. 1216);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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