LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10734-2017 proposto da:
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, COMUNE DI MONTE ROMANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6340/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere dott. Picaroni Elisa.
RITENUTO
che R.D. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 29 marzo 2017, che ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di pace n. 12869 del 2015, e nei confronti del Comune di Monte Romano;
che il giudice di primo grado, nella contumacia dei convenuti Comune di Monte Romano ed Equitalia Sud spa, aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento opposta dal R., per mancata notifica dei verbali presupposti, ed aveva condannato in solido i convenuti alle spese di lite;
che il Tribunale, adito da Equitalia Sud spa per la riforma della statuizione sulle spese di lite, ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilità, per tardività, dell’opposizione a cartella di pagamento, ed ha condannato il R. a rifondere le spese del giudizio d’appello alla società di riscossione;
che in questa sede non hanno svolto difese Equitalia Sud spa e il Comune di Monte Romano;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., e si contesta la decisione del Tribunale sull’ammissibilità dell’opposizione, vale a dire su una questione coperta dal giudicato interno, essendo l’appello proposto da Equitalia Sud spa circoscritto alla statuizione sulle spese di lite;
che con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 22 e si contesta la ritenuta tardività dell’opposizione a cartella di pagamento;
che con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., e si contesta che nella specie risulterebbe per tabulas che con l’opposizione alla cartella di pagamento il R. aveva eccepito la carenza di titolo esecutivo, per mancanza degli atti prodromici;
che il primo motivo di ricorso è fondato;
che risulta all’evidenza violato sia il principio sancito dall’art. 112 c.p.c., con riferimento al giudizio di appello, poichè il Tribunale ha pronunciato oltre il devoluto, sia il giudicato interno che si era formato su ogni altra questione diversa dalla regolazione delle spese del giudizio di primo grado, oggetto di gravame;
che rimangono assorbiti gli altri motivi, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio per un nuovo esame della questione riguardante le spese di lite del giudizio di primo grado;
che il giudice di rinvio, designato nel dispositivo, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018