LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GUIDO Federico – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20423-2017 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PERRI EUGENIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE, G.M.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 23/6/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. CARRATO ALDO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Avv. C.P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza, depositata il 23 giugno 2017, del Tribunale di Crotone (in composizione monocratica) emessa nel procedimento iscritto al n. di R.G. 2034/2014, con la quale, decidendo sull’opposizione – formulata dallo stesso ricorrente in proprio ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. – avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia adottato dal Tribunale penale di Crotone nel procedimento 760/2012 R.G.N.R. per l’attività professionale svolta nell’interesse della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, l’accoglieva e, in riforma dell’opposto provvedimento, rideterminava l’importo complessivo dovuto a tale titolo in Euro 2580,00, oltre accessori di legge, dichiarando le spese del procedimento di opposizione compensate.
L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 (rectius: comma 2, n. 4), sul presupposto che il Tribunale di Crotone aveva compensato tra le parti le spese del giudizio di opposizione senza esplicitare, in alcun modo, il percorso logico-giuridico che lo aveva condotto a disporre siffatta compensazione.
Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., poichè, pur essendo stata totalmente accolta l’opposizione, il predetto Tribunale avrebbe dovuto condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite in virtù dell’applicazione del principio della soccombenza, anzichè disporre illegittimamente la compensazione per intero di dette spese.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che entrambi i motivi (tra loro connessi) formulati con il ricorso potessero essere ritenuti manifestamente fondati, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Rileva il collegio che – premessa la pacifica ammissibilità del ricorso ai sensi del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, u.c., – i due motivi del ricorso – esaminabili congiuntamente siccome tra loro all’evidenza connessi – sono effettivamente manifestamente fondati, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Ed invero, per come si desume univocamente dal contenuto dell’impugnata ordinanza, il giudice dell’opposizione ha disposto la compensazione integrale delle spese giudiziali senza adottare la benchè minima motivazione giustificativa di tale decisione, malgrado l’accoglimento totale del ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c., dall’avv. C..
In tal modo, il predetto giudice è incorso nella violazione di entrambe le denunciate norme sia per aver omesso del tutto la motivazione che lo ha condotto a dichiarare la suddetta compensazione delle spese di lite (che, perciò, sul punto deve ritenersi affetta dal vizio di inesistenza) sia per aver disapplicato, senza l’esplicitazione di alcuna ragione logico-giuridica, il generale principio della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c. (questo sì che non avrebbe avuto bisogno di essere sorretto da una specifica motivazione: cfr. Cass. n. 2730/2012), nonostante l’accoglimento totale dell’opposizione. Da ciò deriva che non sussistevano affatto i presupposti per la disposta apodittica compensazione delle spese giudiziali (anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, come inciso dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018), comunque dichiarata in assenza di qualsiasi, ancorchè minima, motivazione.
Alla stregua delle suddette argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto con riguardo ad entrambe le censure, cui consegue la cassazione dell’impugnata ordinanza ed il rinvio della causa al Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che oltre a conformarsi ai richiamati principi di diritto, provvederà a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese della fase di legittimità, al Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018