Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31506 del 05/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27373-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALEATRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

L.M., PREFETTURA DI AGRIGENTO, PREFETTURA DI TRAPANI, PREFETTURA DI ENNA, PREFETTURA DI CATANIA;

– intimati –

contro

PRIFITTURA DI PALERMO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 396/2015 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

RILEVATO

che:

1. La s.p.a. Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), Agente per la Riscossione per la Provincia di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione contro L.M. e nei confronti della Prefettura di Palermo, della Prefettura di Agrigento, della Prefettura di Trapani, della Prefettura di Enna e della Prefettura di Catania, avverso la sentenza del 20 aprile 2015, con cui il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 6 del 10 gennaio 2012 del Giudice di Pace di Misilmeri, che aveva provveduto sull’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. proposta dal L. avverso intimazioni di pagamento notificategli nel giugno del 2011 dalla s.p.a. Serit Sicilia in relazione a sanzioni per violazione del C.d.S..

2. Al ricorso non v’è stata resistenza del L., mentre la difesa erariale ha depositato, per conto della Prefettura di Palermo, atto di costituzione in funzione della partecipazione all’eventuale udienza.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi del testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 380-bis c.p.c., convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente.

4. Non è stata depositata memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta del relatore, il quale ha rilevato che, essendo la controversia relativa ad un’opposizione a precetto, il ricorso risulta tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, tenuto conto che il processo iniziò in primo grado nel 2011.

Si rileva, infatti, siccome ha dato già atto la proposta, che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 21568 del 2017). Nella specie il ricorso è stato notificato il 17 novembre del 2015 dal punto di vista della notificante, mentre la sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., è stata pubblicata il 20 aprile 2015, sicchè il termine lungo per impugnare scadeva il 20 ottobre di quell’anno.

2. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e ciò nemmeno a favore della Prefettura di Palermo, non avendo la difesa erariale depositato memoria.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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