LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16352-2017 proposto da:
PASTICCERIA PROVINCIALI SRL, in persona del socio e amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO LIVERI;
– ricorrente –
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ASMONE;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
PASTICCERIA PROVINCIALI SRL, in persona del socio e amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO LIVERI;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2040/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, emessa l’11/11/2016 e pubblicata il 7/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RILEVATO
che:
Pasticceria Provinciali S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2040/2016 del 7 febbraio 2017 di rigetto sia dell’appello principale che di quello incidentale, proposti, rispettivamente, da S.R. e dalla già indicata società avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 23 marzo 2016 e relativa al contratto di locazione di immobile destinato ad uso pasticceria, intercorrente tra le parti;
S.R. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale fondato su tre motivi;
la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
CONSIDERATO
che:
in data 7 agosto 2018 è stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale con relativa reciproca accettazione delle parti, contenente pure concorde richiesta di integrale compensazione delle spese di lite, sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori;
ritenuto che: va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;
stante la reciproca adesione delle parti alla predetta rinuncia, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità; pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la ricorrente principale e il ricorrente incidentale non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione rispettivamente proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018