Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31518 del 05/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Pietro Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLOMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1397-2018 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. DOSSI 15, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA MARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANILUCA SASSO;

– ricorrente –

contro

MINISTURO DLLL’INTERNO ***** COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

PROCURATORE GENERALE PER GLI AFFARI CIVILI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2965/2017 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

che:

– è proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 27 giugno 2017, la quale ha respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta di rigetto dell’opposizione al provvedimento della commissione territoriale sull’istanza di riconoscimento della protezione internazionale;

– la parte intimata non ha svolto difese;

– è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 Cedu, oltre a difetto di motivazione, travisamento di fatti ed omesso esame, non avendo la corte d’appello, con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, tenuto conto che a provocare il danno grave al cittadino straniero possono essere anche soggetti privati, quando l’autorità statale non è in grado di fornirgli adeguata tutela;

– il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 10 Cost., commi 2 e 3, per avere il richiedente direttamente invocato l’asilo politico quale autonomo suo diritto;

– in ordine a tale secondo profilo, il Collegio reputa opportuna la rimessione della questione in pubblica udienza, implicando esso la questione della immediata applicazione del D.L. n. 113 del 2018, attualmente in fase di conversione in legge, e di un eventuale spazio residuale autonomo della norma costituzionale invocata.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima Sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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