LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13735-2017 proposto da:
PENNACCHI C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CORI;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA DI MICCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2357/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 5/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
RITENUTO
che:
con ricorso basato su due motivi e illustrato da memoria, la Pennacchi C. S.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 5 aprile 2017, con cui, in accoglimento del gravame proposto dal P. e in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 44/2016, è stata accolta l’opposizione proposta da P.M. avverso il d.i. n. 58/2013 emesso da quel Tribunale ed è stato revocato tale d.i. con condanna dell’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
P.M. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria; la proposta di improcedibilità del ricorso, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato che: tra l’adunanza camerale e il deposito dell’ordinanza, con riferimento al tema dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 22438/18 e che, da ultimo, con O.I. 28844/18, sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di ulteriori questioni sempre relative all’improcedibilità del ricorso per cassazione;
ritenuto che: non sussistono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c..
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in seguito a riconvocazione, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018