LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2847-2017 proposto da:
*****, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MAURI;
– ricorrente –
contro
G.D., A.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4334/2016 del GIUDICE DI PACE di NOCERA INFERIORE, depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore dott.ssa Picaroni Elisa.
RITENUTO
che il ***** di ***** ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore, depositata il 7 giugno 2016, che ha accolto l’opposizione proposta da G.D. avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di Euro 341,30 a titolo di oneri condominiali e spese straordinarie;
che la parte intimata non ha svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
che, secondo il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, particolarmente, dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113 c.p.c., comma 2), sono impugnabili con l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3 che è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. U 18/11/2008, n. 27339; Cass. 13/03/2013, n. 6410; Cass. 17/11/2017, n. 27356; Cass. 18/11/2018, n. 27339);
che infatti, nel regime configurato dall’art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: a) se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo la previsione generale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2; b) se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 c.p.c.), essendo in tal caso la sentenza inappellabile;
che nel giudizio in esame trova applicazione, ratione temporis, la normativa richiamata, con la conseguenza la sentenza del Giudice di pace non era impugnabile con il ricorso per cassazione ma con l’appello;
che non si fa luogo a pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018