Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31659 del 06/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18095-2017 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO VIGLIETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 403/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositate il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 26/6/2017, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da F.S. nei confronti del fallimento ***** srl, attesa la reiezione della domanda di ammissione per la somma complessiva di Euro 20.950,35, in privilegio ex art. 2751 bis c.c., oltre Euro 1614,96 in chirografo, per spese legali del procedimento monitorio e spese di precetto.

Il Tribunale ha disatteso l’opposizione, rilevando che il decreto ingiuntivo n. 2811/2012, posto a base della domanda dal F., non era opponibile alla Curatela e che non si poteva ritenere spettare il credito sulla base di elementi probatori diversi, non avendo l’opponente prodotto alcun documento a sostegno delle proprie richieste.

Ricorre il F., sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.

Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, nonchè il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato documenti decisivi al fine della decisione, costituiti dai documenti del fascicolo del monitorio, prodotti ai nn. 1-9 del fascicolo di parte (conteggio sindacale, contratto di lavoro del 22/5/09, buste paga, CCNL commercio, raccomandata messa in mora del 26/5/2011, con allegate ricevute di spedizione e ritorno, lettera dimissioni del 24/6/2011, con ricevute di spedizione e di ritorno, lettera racc. CGIL del 5/7/2011, con allegate ricevute di spedizione e ritorno, Modello Cud 2011, estratto conto del ricorrente), idonei a provare la durata del rapporto di lavoro, l’applicazione del CCNL commercio e l’inquadramento nel 1 livello, la cessazione del rapporto per giusta causa, stante il mancato pagamento, all’atto delle dimissioni, delle mensilità aprile, maggio, giugno 2011, più volte richieste.

Sostiene pertanto la prova documentale delle differenze tfr, di 13 e 14 mensilità, retribuzione giugno 2011, permessi e ferie non goduti, indennità sostitutiva del preavviso.

Col secondo mezzo, in subordine, si duole dell’omessa valutazione e falsa applicazione artt. 112,115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale omesso ogni valutazione della documentazione in atti.

Col terzo mezzo, in ulteriore subordine, denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; col quarto, prospetta la nullità della sentenza per la mancata ammissione della prova per testi articolata nel ricorso in opposizione, respinta, come da verbale d’udienza del 26/5/2016, per la mancata deduzione secondo quanto disposto dall’art. 244 c.p.c., mentre la parte aveva in particolare richiesto la prova sul capo 2 del ricorso monitorio corrispondente al capitolo 1 dell’istanza di opposizione allo stato passivo; col quinto, fa valere la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 647 c.p.c., e art. 45,sostenendo la sufficienza del decreto ingiuntivo non opposto.

All’esito dell’odierna adunanza camerale, visti i rilievi della memoria della parte ricorrente nei confronti della proposta del relatore, e considerati i profili di novità del ricorso, in relazione alla questione della ammissibilità o meno della revocazione ex art. 395 c.p.c., n.4, nei confronti del decreto del Tribunale L. Fall., ex art. 99, visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della 1 sezione.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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