Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31665 del 06/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16783-2018 proposto da:

F.V., A.I., M.G., R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEVICO 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI, che li rappresenta e difende;

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE *****;

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 9537/2018, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

RITENUTO

che, pronunciando sul ricorso proposto da C.G. ed altri nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia depositato il 15 gennaio 2016, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 18 aprile 2018, n. 9537, ha individuato in epigrafe tra i ricorrenti ” M.G.” (anzichè, come corretto, ” M.G.”), ” R.A.” (anzichè, come corretto, ” R.A.”), ” A.I.” (anzichè, come corretto, ” A.I.”), nonchè omesso il nominativo del ricorrente F.V.; che, per la correzione degli errori materiali occorsi in questa ordinanza, M.G. ed altri hanno proposto istanza; che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, il consigliere relatore ha proposto la correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione, 2 Sezione civile, 18 aprile 2018, n. 9537, attraverso la sostituzione nell’epigrafe del provvedimento, tra ricorrenti, del nome di ” M.G.” (in luogo di ” M. Gebbard”), del nome di ” R.A.” (in luogo di ” R.A.”), del nome di ” A.I.” (in luogo di ” A.I.”), nonchè attraverso l’aggiunta del nominativo del ricorrente F.V.;

che il presidente, su proposta del relatore, ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per il giorno 20 novembre 2018, senza che però tale decreto sia stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura dello Stato;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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