LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21097-2017 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’
CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MELILLO MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MERLO MARIA RITA;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo studio dell’avvocato BAFILE GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati CACCIALUPI ELENA, PIERGIORGIO CHIARA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3523/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTO E DIRITTO
L.L. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3253/2017 del 4 luglio 2017.
Resiste con controricorso il Condominio Delle Rose Strada Cambiano 208 – 210, Chieri.
L.L. impugnò la deliberazione dell’assemblea 25 giugno 2015 del convenuto Condominio Delle Rose Strada Cambiano 208 – 210, Chieri, nella parte in cui la stessa disponeva la ripartizione delle spese per il rifacimento del tratto fognario in base alle unità abitative. Il Giudice di Pace di Torino, con ordinanza del 25 maggio 2016, dichiarò la propria incompetenza a favore del collegio arbitrale da costituirsi ai sensi del reg. condominiale, art. 28, compensando le spese di lite. Il Tribunale di Torino, adito quale giudice d’appello da L.L., ha affermato che il citato art. 28 del regolamento condominiale (inerente alle “controversie che riguardano la interpretazione e la qualificazione del presente regolamento che possano sorgere tra l’amministratore ed i singoli condomini”) configuri in realtà un arbitrato irrituale (gli arbitri sono definiti “amichevoli compositori”) e non dia quindi luogo ad alcuna questione di competenza. Il Tribunale ha comunque ritenuto la controversia in esame devoluta alla cognizione degli arbitri, in quanto involge questione di riparto delle spese da determinare in base al regolamento di condominio ed all’annessa tabella, e dunque riguarda un’interpretazione del regolamento stesso (in particolare, degli artt. 8, 22 e 28 di esso).
Il primo motivo di ricorso di L.L. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e l’omessa applicazione dell’art. 1137 c.c., per l’interpretazione prescelta dal Tribunale con riferimento alla clausola compromissoria di cui al reg. condominiale, art. 28, che non poteva comprendere anche le impugnazioni di deliberazioni dell’assemblea.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità ex art. 132 c.p.c., n. 4 della sentenza impugnata per omessa motivazione.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, numero 1, con riferimento alla interpretazione della clausola compromissoria che prevede il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia tra amministratore e singoli condomini comunque riguardante l’interpretazione e l’applicazione del regolamento di condominio, in particolare quanto alla ricomprensione in essa dell’impugnazione di una deliberazione assembleare, proposta da un condomino nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore, e concernente la ripartizione delle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018
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