LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10158-2017 proposto da:
STUDIO IMMOBILIARE TALENTI 2 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ORAZIO MARUCCHI 5, presso lo studio dell’avvocato CIRO FIORE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4358/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1.2/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA GHINOY.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso di Sara B. avverso lo Studio Immobiliare Talenti 2 Srl, e, ritenuto che il contratto intercorso tra le parti dal 5.7.2009 al 31.10.2011 non fosse giustificato da idoneo progetto e che fosse risultato lo svolgimento di una prestazione di natura subordinata, condannava la Società al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di Euro 19.059,13 a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, preavviso e TFR; dichiarava inoltre il diritto della ricorrente a veder regolarizzata la propria posizione contributiva con riferimento al 4 livello del CCNL agenti immobiliari; infine, annullava il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 02.11.2011 e condannava la società a riassumerla o a risarcirle il danno in misura pari a tre mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto;
2. la Corte d’ Appello di Roma respingeva l’appello proposto da Studio Immobiliare Talenti 2 Srl;
3. Studio Immobiliare Talenti 2 Srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi;
4. Sara B. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. è fondata e deve essere accolta in limine litis l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1.
La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata in data 21.10.2016, sicchè il termine per impugnare scadeva il 21.4.2017, atteso che nel rito del lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini (n. 16485 del 18/07/2014, n. 23479 del 12/11/2007) e che per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (v. ex multis Cass. n. 11491 del 09/07/2012, Cass. n. 22699 del 04/10/2013).
2. Nel caso, il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 21.4.2017, ma la ricevuta di accettazione reca l’orario delle 22,37.
3. Questa Corte in tema di notificazione con modalità telematica ha chiarito che il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente (v. Cass. n. 30766 del 22/12/2017).
4. Ne consegue che, analogamente a quanto statuito nell’ arresto richiamato, la notifica del ricorso per cassazione, che reca un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione, deve ritenersi tardiva.
5. il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, alle parti che non hanno formulato memorie, ritiene pertanto che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.
6. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in virtù della dichiarata anticipazione.
7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Mario Antonio Angelelli.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018
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