Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32787 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11291-2017 proposto da:

COMUNE DI BORGO VIRGILIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

contro

LATTERIA PADANA DI BORGOFORTE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5435/65/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BRESCIA, depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; osserva quanto segue:

Con sentenza n. 5435/65/2016, depositata il 20 ottobre 2016, non notificata, la CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia -rigettò l’appello proposto dal Comune di Borgo Virgilio nei confronti della Latteria Padana di Borgoforte Società Agricola Cooperativa (di seguito, per brevità, Cooperativa) avverso la sentenza della CTP di Mantova, che aveva accolto il ricorso della Cooperativa all’impugnazione del diniego di rimborso dell’ICI versata limitatamente agli anni 2006 e 2007, rigettandolo per le due precedenti annualità. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Borgo Virgilio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La Cooperativa intimata non ha svolto difese.

1. Con l’unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito nella L. n. 133 del 1994 e D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis e D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’ente impositore lamenta l’erroneità della decisione impugnata laddove ha riconosciuto alla Cooperativa il diritto al rimborso per le annualità 2006 e 2007 in relazione alle unità immobiliari oggetto della relativa istanza, sebbene le stesse negli anni in questione non risultassero catastalmente individuate nella categorie A/6 e D/10 per poter beneficiare dell’esenzione ICI quali fabbricati rurali, nè risultando l’annotazione di ruralità all’esito del procedimento seguito all’istanza corredata di autocertificazione riguardo alla sussistenza dei relativi requisiti, di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7,comma 2 bis.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte, con indirizzo consolidato, ha affermato il principio secondo cui “In tema di ICI, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 14 del 2009), e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, come confermato sia dal D.L. n. 577 del 1993, art. 9, (conv., con modif., dalla L. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell’esenzione, di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 106 del 2011), D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2011), D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, (conv., con modif., dalla L. n. 124 del 2013), nonchè dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012, artt. 1 e 2” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass. sez. 6-5, ord. 9 novembre 2017, n. 26117; Cass. sez. 5, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass. sez. 5, 12 agosto 2015, n. 16737; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5167), in continuità al principio espresso da Cass. sez. unite 21 agosto 2009, n. 18565, secondo cui qualora i fabbricati di cui s’invoca la natura “rurale” siano iscritti in categorie catastali diverse da quelle proprie A/6, per i fabbricati destinati ad abitazione o D/10 per quelli strumentali, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione dall’imposta impugnare l’atto di classamento.

1.2. Quanto poi al riconoscimento della relativa classificazione retroattiva nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda di variazione con relativa autocertificazione della sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, e successive modifiche, occorre che il procedimento si concluda con la relativa annotazione di cui al succitato D.M, art. 1.

1.3. La sentenza impugnata è estremamente generica sia riguardo all’individuazione dei fabbricati che sarebbero stati oggetto della relative domande, sia riguardo all’esito del relativo procedimento, laddove nel ricorso dell’ente ricorrente è precisato che la controversia riguarda fabbricati che, per gli anni oggetto di controversia, erano iscritti nel catasto urbano con classificazione rispettivamente in cat. D/1 (unità individuta al foglio *****, mapp. *****, sub *****), D/8, (foglio *****, map. *****, sub *****), A/10 (foglio *****, map. *****, sub *****), oltre a tre fabbricati di categoria A/3 (foglio *****, map. *****, sub *****, ***** e *****) e che la prima unità immobiliare ha avuto l’attribuzione della categoria D/10 solo a seguito di dichiarazione c.d. DOCFA del 2015.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata debba essere cassata, non risultando avere fatto corretta applicazione dei succitati principi di diritto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – in diversa composizione, che verificherà, con riferimento a ciascuno degli anzidetti fabbricati, ai fini del riconoscimento dell’esenzione per le annualità 2006 e 2007, se vi sia stata per ciascuno la tempestiva proposizione della relativa istanza di cui al succitato D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, con l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, secondo quanto stabilito dal D.M. 26 luglio 2012 e chiarito dal D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013, per il riconoscimento del requisito di ruralità.

3. Il giudice dì rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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