Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32835 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4764-2013 proposto da:

P.S., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAN ANNA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO;

– controricorrente –

e contro

INPS SCCI SPA, EQUITALIA NORD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

RILEVATO

CHE:

1. P.S. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto 26 giugno 2012, n. 65/30/12, con la quale è stata dichiarata legittima, in riferimento agli importi richiesti fino alla data del 6 aprile 2001, la cartella notificatagli dall’Inps, tramite Equitalia Nord spa, quale socio, fino a quella data, della La Stagno s.n.c., per il pagamento di contributi del SSN non versati dalla società;

2. con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e degli artt. 329 e 346 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che l’affermazione della commissione tributaria regionale, secondo cui la pretesa dell’Inps era divenuta definitiva non essendo mai stato impugnato il verbale di accertamento sulla base del quale la cartella è stata notificata, contrasta con dette disposizioni di legge, in quanto la pretesa non poteva essere ritenuta definitiva nei suoi confronti, non avendo egli avuto notizia di detto verbale (formato in data successiva alla sua fuoriuscita dalla società) se non a seguito della impugnazione della cartella e non avendo pertanto potuto contestare in precedenza l’esistenza del credito dell’Istituto;

3. con il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2290 c.c., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversa”, il ricorrente lamenta che l’affermazione della CTR secondo cui egli avrebbe potuto opporre all’Inps di avere ignorato l’accertamento a carico della società, non essendone più stato socio dal 6 aprile 2001, solo se avesse portato la circostanza a conoscenza dei terzi con mezzi adeguati, trascura il fatto che il recesso era stato trascritto nel registro delle imprese il 4 maggio 2001;

4. con il terzo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 2267 e 2304 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversa”, il ricorrente sostiene che la commissione tributaria regionale ha errato nel considerare legittima la cartella, emessa senza che l’Inps avesse dimostrato di avere prima, invano, tentato di escutere il patrimonio della società;

5. con il quarto motivo di ricorso, rubricato “omessa, incongrua, illogica ed incompleta motivazione circa un fatto controverso e deciso per il giudizio”, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia del giudice d’appello sull’ eccezione di prescrizione, da lui sollevata in riferimento al credito vantato dall’Istituto per oneri anteriori a cinque anni rispetto alla data del verbale di accertamento.

6. L’Inps si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. il terzo motivo di ricorso, che riveste priorità logica, in quanto veicola una questione involgente la possibilità stessa per l’Inps di emettere la cartella nei confronti dell’odierno ricorrente in mancanza di previa escussione del patrimonio della società La Stagno, è infondato;

2. l’invocato beneficio di escussione si correla infatti all’attività esecutiva, mente la cartella non è un atto dell’esecuzione ma un atto ad essa preliminare, assimilabile al precetto (come precisato da tradizionale orientamento di questa Corte; tra altre, Cass. 15966/2106; 49/2014);

3. il primo ed il secondo motivo di ricorso, che essendo fra loro connessi possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati;

4. il ricorrente ha prodotto in corso di causa, ed ha allegato specificamente al ricorso, visura CCIAA dalla quale risulta che la cessazione della sua qualità di socio della Stagno s.n.c. è stata iscritta al R.I. il 14.5.01; la CTR, del resto, si è palesemente contraddetta laddove, dopo aver affermato che il recesso dell’appellante dalla società era inopponibile all’INPS in mancanza della relativa iscrizione nel registro delle imprese, ha poi riconosciuto che la pretesa dell’Istituto non poteva essere estesa ai contributi maturati successivamente alla fuoriuscita del P. dalla s.n.c.;

5. una volta accertata l’opponibilità del recesso all’ente creditore, trova applicazione nella specie il principio già affermato da questa Corte in riferimento alla riscossione di imposte nei confronti di soci receduti di società di persone, ma con argomenti estensibili anche alla riscossione dei crediti in esame, secondo cui la notificazione di un avviso di mora (o, come nella specie, di una cartella) ad uno dei soci illimitatamente responsabili della società debitrice del tributo, ancorchè lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, non comporta una lesione del suo diritto di difesa in quanto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, il socio destinatario della notificazione può impugnare, unitamente all’avviso di mora o alla cartella, anche gli atti presupposti che non gli sono stati notificati (Cass. nn. 25765/014, 27189/2014, 13113/018);

6. pertanto – essendo incontestato che il verbale d’accertamento presupposto alla cartella notificata all’odierno ricorrente non è mai stato portato a sua conoscenza ed è divenuto a lui noto solo una volta instauratosi il contraddittorio nel primo grado di giudizio – la CTR ha erroneamente affermato che la pretesa impositiva dell’Inps era divenuta definitiva per mancata impugnazione (evidentemente da parte della società), precludendo al ricorrente un accertamento sulla effettiva e contestata sussistenza del credito che era invece dovuto;

7. all’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per l’esame del merito del ricorso; la CTR deciderà anche delle spese di questo giudizio di legittimità;

8. resta assorbito il quarto motivo, attinente a questione che dovrà essere delibata dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara infondato il terzo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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