Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.32867 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13461/2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodori n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Filardi, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonella Zotti giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto dal primo al quarto motivo, accoglimento del quinto motivo, assorbito il sesto motivo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Zotti Antonella che ha chiesto l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 14 marzo 2018 il Tribunale di Napoli respingeva il ricorso proposto da O.E. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Caserta al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del ricorrere di seri motivi di carattere umanitario ostativi al suo allontanamento dal territorio nazionale e idonei al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno. In particolare il Tribunale, dopo aver ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale concernente la disciplina della fissazione d’udienza prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, ed irrilevanti le ulteriori eccezioni della medesima natura sollevate dal ricorrente, escludeva che dovesse essere fissata udienza camerale pur in assenza della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alla commissione territoriale prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, sia perchè il disposto del successivo art. 35-bis, comma 11, doveva intendersi riferito ai casi in cui la videoregistrazione fosse già divenuta obbligatoria al momento dello svolgimento del colloquio, sia in considerazione del fatto che l’esecuzione della videoregistrazione a quel momento non era possibile per motivi tecnici.

Nel merito il Tribunale, reputata nella sostanza non credibile la vicenda posta a base della domanda presentata dal richiedente asilo – il quale aveva riferito di essersi allontanato dalla Nigeria perchè una persona voleva impossessarsi dei terreni del padre e a questo scopo aveva ucciso i suoi genitori e bruciato la loro casa -, escludeva che nel caso in esame ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo preclusa al ricorrente la possibilità di richiedere la protezione statuale, e della protezione sussidiaria o umanitaria, in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 5, comma 6 T.U.I..

2. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.E., al fine di far valere sette motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo è rubricato: “In via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1 così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale”.

3.2 Il secondo motivo è rubricato: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva numero 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”.

3.3 Il terzo motivo è rubricato: “Sempre in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado”.

3.4. Il quarto motivo è rubricato: “Sempre, e da ultimo, in via preliminare: richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dall’articolo 6, primo comma, lettera g), della L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

3.5 Tutte le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili, nei termini già recentemente illustrati da questa Corte (Cass. 5/7/2018 n. 17717).

3.5.1 Esse sono anzitutto irrilevanti.

L’elaborazione della Corte costituzionale ha chiarito il significato della nozione legislativa di rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale, come emergente dalla formula adottata dalla L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 2, (“qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”).

Tale nozione richiede per un verso che la rilevanza inerisca al giudizio a quo e, per altro verso, che un’eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un’influenza concreta sul processo principale.

A quest’ultimo riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale coniuga difatti la verifica della rilevanza per l’appunto allo scrutinio delle ricadute che l’eventuale sentenza di accoglimento possa spiegare sul processo principale (Corte cost. n. 184/2006; Corte cost. n. 1994; Corte cost. n. 62/1993; Corte cost. n. 10/1982; Corte cost. n. 90/1968; Corte cost. n. 132/1967).

La rilevanza della questione e il suo carattere incidentale postulano cioè che l’eventuale pronuncia di accoglimento incida sulle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale sicchè sono reputate irrilevanti, tra l’altro, questioni le quali non sortirebbero alcun effetto in detto giudizio (Corte cost. n. 113/1980; Corte cost. n. 301/1974) o non risponderebbero in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (Corte cost. n. 202/1991; Corte cost. n. 211/1984; Corte cost. n. 15/2014; Corte cost. n. 337/2011; Corte cost. n. 71/2009). Sussiste dunque la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (Corte cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo principale (Corte cost. n. 337/2008; Corte cost. n. 303/2007; Corte cost. n. 50/2007).

Nel caso in esame, i dubbi di costituzionalità sollevati non hanno in effetti assolutamente nulla a che vedere con la decisione adottata dal giudice di merito, la quale ha trovato fondamento non già nella disciplina giuridica introdotta nel 2017 (D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”), bensì sull’atteggiarsi dei criteri concernenti la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5: il decreto, cioè, è stato pronunciato in ragione della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni provenienti da O.E., inattendibilità rispetto alla quale la disciplina sopravvenuta non rileva. E dunque l’accoglimento delle sollevate questioni di costituzionalità non produrrebbe, di per sè, un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa invece disattesa dal Tribunale.

3.5.2 Le stesse questioni sono altresì manifestamente infondate.

Ed infatti: 1) quanto alla prima questione, è evidentemente privo di fondamento logico l’assunto del ricorrente secondo cui la previsione di un termine di 180 giorni per l’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale denoterebbe l’insussistenza del requisito di urgenza per l’adozione dello strumento del D.L., dal momento che l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza; 2) quanto alla seconda questione, non v’è alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, sia idoneo a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perchè essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perchè il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte; 3) quanto alla terza questione, la previsione del termine di 30 giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (v. p. es. L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; L. Fall., art. 99, u.c.); 4) quanto alla quarta questione, svolta sull’assunto della disparità di trattamento tra il privato e il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, la previsione normativa si pone in armonia con il requisito di specialità della procura necessaria per il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., mentre il richiamo del ricorrente alla sanzione di improcedibilità, e non di inammissibilità, concepita per il deposito della procura alle liti, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 è effettuato a sproposito, giacchè l’applicazione di detta norma non è affatto esclusa dalla previsione della disposizione sospettata di incostituzionalità.

4.1 Il quinto motivo, nel denunciare nel merito “la violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11”, censura la sentenza impugnata per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

4.2 Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata in quanto, dovendosi intendere il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11, nel senso che l’udienza debba essere disposta qualora non siano disponibili o la videoregistrazione o il verbale di audizione, nel caso di specie la videoregistrazione non era stata eseguita per la mancanza dell’apparato tecnico e il verbale dell’audizione tenutasi innanzi alla commissione territoriale teneva il luogo della videoregistrazione non eseguita.

Ora, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, siffatta affermazione non tiene conto del testo legislativo, il quale non lascia spazio alcuno a dubbio.

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14 introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sotto la rubrica “Verbale del colloquio personale”, colloquio contemplato in via generale dall’art. 12 cit. D.Lgs., stabilisce al comma 1 che: “Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana”, aggiungendo al comma 7 che “Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis” ossia su istanza del richiedente – “dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo”.

Il d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis pure inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, stabilisce: 1) al comma 9 che: “Il procedimento è trattato in camera di consiglio”; 2) al comma 10 che: “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8 ” – comma che, a propria volta, rinvia all’art. 14, e dunque alla videoregistrazione di cui si è già detto – “ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”; 3) al comma 11 che: “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Il Tribunale, dopo aver letto il comma 10 della nuova norma, che sembra essere posto a base della decisione adottata, doveva soffermarsi anche sull’undicesimo, avvedendosi così che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l’udienza andava senza meno disposta.

Il dato normativo, difatti, non lascia adito al benchè minimo dubbio, e cioè che, in mancanza della videoregistrazione, l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11.

Nel primo di essi il legislatore ha infatti raggruppato i casi di cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli, almeno tendenzialmente, deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale.

Se la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l’udienza in mancanza della videoregistrazione, l’intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12, conferma l’esito interpretativo: il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire – in ossequio al disegno istituito dal legislatore – il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti.

Se questa è stata la finalità del legislatore, è evidente che nel caso in cui la videoregistrazione non sia stata disposta per qualsiasi motivo (nel caso di specie in ragione del regime transitorio previsto dall’art. 21, comma 2 D.L.), l’udienza deve essere necessariamente fissata (tenuto conto peraltro rispetto al caso di specie del fatto che il menzionato regime transitorio non investe il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11). In definitiva, in mancanza – per qualsiasi motivo – della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del già richiamato principio del contraddittorio: salvo che – ovviamente – non sia stato lo stesso richiedente ad aver visto accolta la propria istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione.

Ciò, beninteso, e sempre stando all’inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dar corso all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49), senza che vi sia ragione, in questa sede, di prendere posizione sul rilievo e sul significato, contenuto nella citata decisione, del riferimento ad una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”.

Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.

5. Rimangono assorbiti il sesto motivo (con cui è stato chiesto, in subordine, di “sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall’art. 46 paragrafo 3 della direttiva n. 32/2013”) e il settimo motivo (con il quale sono state dedotte “nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, letto in combinato disposto con l’art. 5, comma 6, e con l’art. 19, comma 1.1 Testo Unico Immigrazione; violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5”, onde censurare il decreto impugnato nella parte in cui aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria con un apodittico diniego, privo di argomentazioni specifiche in punto di fatto e diritto).

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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