Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.32868 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13196/2018 r.g. proposto da:

J.O., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonella Zotti, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Apollodori n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Filardi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositato il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Zeno Immacolata, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udita, per il ricorrente, l’Avv. A. Zotti, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto del 14 marzo 2018, comunicato in pari data, il Tribunale di Napoli dichiarò inammissibile, perchè tardivamente proposto, il ricorso di J.O., nativo del *****, contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale della Commissione Territoriale di Caserta. Ritenne quel tribunale di dover applicare, ratione temporis, la normativa di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis giusta le disposizioni transitorie di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 21,comma 3, il quale prevede il termine di trenta giorni per l’impugnazione del provvedimento della Commissione. Nel caso di specie, quest’ultimo risultava comunicato il 9 ottobre 2017 ed impugnato, innanzi al tribunale predetto, solo il 9 novembre 2017.

2. Avverso il riportato decreto, ricorre per cassazione J.O., affidandosi a sei motivi, recanti, tra l’altro, svariate eccezioni di incostituzionalità, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

2.1. In particolare:

1) con il primo motivo, si chiede, in via preliminare, di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto stesso, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale;

2) con il secondo motivo, sempre in via preliminare, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 c.p.c., comma 1, 2 e 5 e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3, della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 c.p.c. e ss. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale. Si assume che il descritto rito si rivelerebbe incostituzionale perchè lesivo delle garanzie del contraddittorio, della parità processuale delle parti, e, soprattutto, del diritto delle stesse a partecipare e presenziare all’udienza camerate;

3) con il terzo motivo, ancora via preliminare, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui sancisce il termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione a decorrere dalla comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto di primo grado;

4) con il quarto motivo, ulteriormente in via preliminare, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui prevede che la procura alle liti, per la proposizione del ricorso per cassazione, debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, dopo la comunicazione del decreto impugnato;

5) con il quinto motivo, unico di merito, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, avendo il giudice errato nella individuazione della data di deposito del ricorso, in quanto l’invio telematico dello stesso sarebbe avvenuto un giorno prima rispetto a quanto ritenuto dal giudice, e, quindi, tempestivamente. Si sostiene, inoltre, che “la mancata fissazione dell’udienza – con conseguente mancata comparizione delle parti e mancato deposito degli atti che avrebbero fatto luce sul presunto deposito fuori termine del ricorso in favore del ricorrente ha determinato una violazione del giudizio che ha portato ad una decisione di rigetto totale delle domande formulate dal ricorrente in primo grado”;

6) con il sesto motivo, in via subordinata, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 commi 1 e 2, art. 111, commi 1 e 2, e art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall’art. 46, paragrafo 3, della Direttiva n. 32 del 2013.

3. La descritta questione di costituzionalità posta dal terzo motivo, da cui occorre muovere, è affatto inammissibile, per difetto di rilevanza, posto che, nella specie, il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, (così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g)), per proporre l’odierno ricorso per cassazione, risulta essere stato pacificamente rispettato dal difensore del ricorrente. Pertanto, un ipotetico accoglimento di una tale eccezione nessun effetto concreto dispiegherebbe sul processo in corso (cfr. Corte cost. n. 337 del 2008; Corte cost. n. 303 del 2007; Corte cost. n. 50 del 2007).

4. Il quinto motivo, da scrutinarsi prioritariamente rispetto agli altri, è parimenti inammissibile.

4.1. La circostanza che la busta sia stata acquisita fuori termine per un supposto errore telematico risulta affidata alle asserzioni di un non individuato “precedente difensore”, nè il ricorrente, che lamenta la mancata fissazione dell’udienza, indica quali documenti giustificativi avrebbero potuto essere prodotti a sostegno della non imputabilità dell’intervenuta decadenza in ordine, in particolare, alla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dell’Ufficio.

5. La conferma della statuizione d’inammissibilità del ricorso esclude la necessità dell’esame delle ulteriori questioni dedotte, attinenti a dubbi d’incostituzionalità (motivi 1, 2, 4 e 6), concretamente divenuti privi di rilievo ai fini della decisione della lite.

6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza. Inoltre, risultando, dal decreto oggi impugnato, la revoca dell’avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dell’odierno ricorrente, nè rinvenendosi in atti una nuova ammissione a tale patrocinio successiva al predetto decreto, occorre darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto il 13 aprile 2018), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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