LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25615/2014 proposto da:
R.G., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO SCHILLACI;
– ricorrente –
contro
C.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1498/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
FATTI DI CAUSA
R.G., titolare dell’omonima ditta, con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, C.V., esponendo: che aveva stipulato, con la Ditta C.V., un “contratto di vendita di beni strumentali, per esportazione, pagabili attingendo a lettera di credito irrevocabile e confermata da Banca Italiana”, con cui aveva acquistato dalla ditta convenuta una macchina industriale, rappresentata da una linea di produzione chiodi, al prezzo di Euro 250.000,00 di cui Euro 24.000,00 già versati, a titolo di caparra confirmatoria, ed il residuo da versarsi, a scelta, o mediante “consegna alla venditrice di lettera di credito da parte di UBAE Arab Italian Bank S.p.A., con realizzo entro nove giorni lavorativi dalla presentazione del documento di imbarco” mediante “disposizione di mandato irrevocabile a favore della venditrice, confermato dalla predetta Banca UBAE, al pagamento entro nove giorni lavorativi dalla presentazione del documento di imbarco”-, che il C., dopo aver incassato la caparra, aveva frapposto varie “difficoltà” e, nonostante, UBAE avesse, in data 20.05.2005, confermato di avere emesso mandato irrevocabile di pagamento a suo favore, si era rifiutato di consegnare il macchinario compravenduto; che il convenuto aveva anche rifiutato di restituire la caparra incassata ed il mandato irrevocabile; che adita l’Autorità Giudiziaria, esso attore, aveva ottenuto il sequestro giudiziario del mandato irrevocabile, successivamente, la restituzione dell’originale del mandato. Ciò premesso, il R., rilevato che il C. si era reso inadempiente al contratto concluso, domandava che fosse confermato detto mandato e, per l’effetto, fosse annullato e revocato e che fosse accertato e dichiarato l’esclusivo inadempimento del C., e costui fosse condannato al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta, oltre che al risarcimento dei danni, da esso attore subiti.
Si costituiva C.V., sostenendo che tra le parti era stato concluso un preliminare di compravendita e che la successiva compravendita non si era realizzata (ovvero, qualora l’accordo fosse da ritenersi un contratto di compravendita, lo stesso non aveva avuto esecuzione) per responsabilità esclusiva del R., perchè: non aveva ricevuto il mandato irrevocabile di pagamento dalla Banca UBAE e la lettera di credito della Banca algerina a cui la SARL STS, acquirente finale del macchinario, si era rivolta per le operazioni di pagamento, era scaduta il 30 maggio 2005; non vi era stato accordo tra le parti sulle modalità di trasporto della merce; non era stata spulata la polizza assicurativa, relativa al trasferimento della merce. Il C. concludeva per il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, perchè fosse accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità precontrattuale o contrattuale del R., per la mancata realizzazione della compravendita, fosse dichiarata la legittima ritenzione della caparra confirmatoria e, la parte attrice, fosse condannata al risarcimento del danno da esso convenuto subito.
Instauratosi il contraddittorio, il C. eccepiva la mancanza di legitimatio ad causam ex art. 100 c.p.c., in capo all’attore poichè la somma di cui costui chiedeva la restituzione risultava essere stata pagata dalla società algerina SARL STS con cui vi erano trattative in corso per l’acquisto dei beni oggetto del contratto e che aveva richiesto lo scorporo della somma di Euro 24.000,00.
il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4530/2009, condannava C.V. a restituire a R.G. la somma di Euro 24.000,00 oltre gli interessi dalla domanda al saldo effettivo, rigettava ogni altra domanda delle parti e condannava il C. a rifondere al R. due terzi delle spese di lite sostenute.
Avverso questa sentenza, ha interposto appello il C. per diversi motivi, domandando, in accoglimento dell’appello, che fossero accolte le richieste da lui svolte in primo grado.
Si costituiva R.G. domandando il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1498 del 2014, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertava la responsabilità di R.G. per la mancata esecuzione del contratto del 20 febbraio 2005, e autorizzava, C.V., a trattenere la caparra confirmatoria, condannava lo stesso R. al pagamento delle spese giudiziali. Secondo la Corte di Milano, dagli atti e dalla documentazione prodotta era emerso che il mandato irrevocabile a favore di C. non fu emesso e la mancata emissione del mandato irrevocabile induceva a ritenere il R. inadempiente all’obbligo su lui gravante, con riferimento al prezzo, e ad addossare a costui la responsabilità per la mancata esecuzione del contratto. Da ciò derivava il diritto del C. a recedere dal contatto e a ritenere la caparra confirmatoria.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da R., con ricorso affidato a tre motivi. C.V., in questa sede, non ha svolto attività giudiziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – R.G. lamenta:
a) Con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancanza di motivazione. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe mancante di motivazione, perchè non indica, chiaramente, le ragioni poste a fondamento delle conclusioni affermate. Tra l’altro, ritiene il ricorrente, appare senza spiegazione l’affermazione secondo cui “da quanto sopra riportato emerge con chiarezza che il mandato irrevocabile alla fine non fu emesso a favore di C. e tale circostanza induce a ritenere il R. inadempiente all’obbligo su lui gravante con riferimento al pagamento del prezzo e ad addossare a costui la responsabilità per la mancata esecuzione del contratto?
b). – Con il secondo motivo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale prende atto dell’esistenza del mandato irrevocabile a pagare alla C., ma ha escluso, senza ragione, l’esistenza del mandato. Epperò il fatto dell’emissione del mandato irrevocabile era un punto decisivo per la risoluzione della controversia da parte della Corte di Appello. c) Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1460 cod. civ.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente erroneamente la Corte distrettuale avrebbe ritenuto inadempiente il R. non tenendo conto che il mandato irrevocabile a pagare era stato emesso.
1.1. – Il primo motivo è infondato.
Non sussiste la denunciata nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione. Al contrario di quanto prospetta il ricorrente, la sentenza della Corte di Appello contiene argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Infatti, nel caso in esame, la Corte distrettuale non solo ha ricostruito gli accordi intercorsi tra la ditta R. e il sig. C. in ordine alle modalità di pagamento del corrispettivo della vendita dei beni strumentali, oggetto del presente giudizio, ma ha, puntualmente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la ditta R. non aveva effettuato il pagamento dovuto. Come, correttamente, chiarisce la sentenza impugnata: le parti con riguardo alle modalità di pagamento del saldo del prezzo fissato nell’accordo, avevano stabilito che sarebbe stato corrisposto “(…..) da attingere a lettera di credito di Euro 226.000,00, con mandato irrevocabile emesso da BDL Alger e confermato da UBAE scegliendo tra due modalità: a) trasferimento alla ditta venditrice della suddetta lettera di credito da parte della Banca UBAE per l’importo di Euro 226.000 pagabili nove giorni lavorativi dalla presentazione del documento di imbarco; b) tramite mandato irrevocabile a favore della venditrice confermato da UBAE a pagare la somma di Euro 226.000, nove giorni lavorativi dalla presentazione del documento di imbarco(…)”. Dagli atti risultava che la ditta C., aveva scelto di accettare il pagamento del saldo mediante mandato irrevocabile della Banca e, dalla documentazione acquisita al processo risultava che R. a favore di UBAE aveva aperto la lettera di credito con conferimento di mandato irrevocabile a pagare per ordine e conto del mandante. Tuttavia, come specifica la sentenza impugnata, dalla lettera risultava che “resta espressamente convenuto che a fronte della citata lettera di credito potranno essere da noi disposti (cioè dal R.) ulteriori mandati irrevocabili in favore di terzi, senza obbligo di informare il beneficiario del presente mandato (…)”. Insomma, come emerge dalla sentenza, R. ha sì emesso la lettera di credito con conferimento di mandato irrevocabile ma prevedendo che sulla stessa lettera di credito avrebbe potuto disporre, anche, altri mandati nei confronti di terzi; il che, privava lo stessa lettera e lo stesso mandato irrevocabile diretto alla venditrice, della certezza del pagamento, anzi proprio perchè R. avrebbe potuto disporre sulla stessa lettera di credito altri mandati irrevocabili, nei confronti di terzi, il pagamento non poteva dirsi effettuato. Ed è questa la ragione che consente alla Corte territoriale, di affermare che “(….) da quanto sopra riportato emerge con chiarezza che il mandato irrevocabile, alla fine, non fu emesso a favore del C.. Per altro, la mancata emissione del mandato irrevocabile non fu conseguenza di pretese irragionevoli del venditore ma dalla logica pretesa di costui che il mandato irrevocabile fosse destinato ed utilizzato unicamente da lui e non anche da terzi e, comunque, non fosse subordinato all’arbitrio dell’acquirente ( R.) che, eventualmente avrebbe potuto disporre altri mandati irrevocabili sulla lettera del credito aperta a favore di terzi, pregiudicando così il pagamento a favore del venditore (…)”.
Come emerge con chiarezza, dunque, la decisione di ritenere inadempiente il R. è, ampiamente, e puntualmente, motivata con un ragionamento logico deduttivo, razionalmente condivisibile e privo di vizi logici e di contraddittorietà. Perciò, è del tutto evidente che la sentenza è giuridicamente corretta e sul punto va confermata.
1.2. – Il secondo motivo è inammissibile, non solo, perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi, ma per genericità. A ben vedere, il ricorrente ferma la sua attenzione su un solo aspetto e, cioè, sul fatto che un mandato irrevocabile era stato emesso, ma omette di considerare che, proprio, quel mandato irrevocabile, non era idoneo, come ha spiegato la Corte distrettuale, ad assicurare l’effettivo pagamento di cui si dice. E, comunque, il ricorrente fa riferimento ad un mandato ma non riproduce il contenuto, e lo avrebbe dovuto fare, per soddisfare l’esigenza di autosufficienza del motivo, dal quale sarebbe dovuto emergere che quel mandato irrevocabile assicurava, senza alcuna condizione e senza alcun rischio e, senza possibili interferenze dell’acquirente, il pagamento del saldo dovuto.
1.3. – Anche il terzo motivo, per quanto non sia assorbito dai motivi precedenti, è inammissibile, perchè muove da un presupposto non presente nella sentenza impugnata che ha, invece, accertato, come è stato già detto, che il mandato irrevocabile “(…) alla fine non fu emesso a favore della C. (…)”.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione posto che C.V., intimato, in questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, in solido, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 citato, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018
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