Se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita' di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo' recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e' invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo' recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e' regolato dalle norme generali.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29482 del 07/11/2025
A fronte della proposizione dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con la conseguente pretesa di ritenere la caparra confirmatoria ricevuta ovvero di ottenere il doppio di quella versata, la domanda di ritenzione della caparra o di esazione del suo doppioconnota l’azione spiegata, a prescindere dal nomen iuris impiegato nell’introdurre l’azione caducatoria degli effetti del contratto, nel senso della sua implicita accessorietà all’esercizio del diritto potestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege.
artt. 1385 e 1453 c.c.